Art. 2231 c.c.
 Mancanza d'iscrizione.
 Quando l'esercizio di un'attivitā professionale č condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non č iscritto non gli dā azione per il pagamento della retribuzione.
 La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilitā del lavoro compiuto.