Art.
2231 c.c.
Mancanza d'iscrizione.
Quando
l'esercizio di un'attivitā professionale č condizionato all'iscrizione
in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non č iscritto non
gli dā azione per il pagamento della retribuzione.
La
cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo
il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e
a un compenso adeguato all'utilitā del lavoro compiuto.