Codice Deontologico Forense
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CODICE DI DEONTOLOGIA
(Approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997,
con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 14
dicembre 2006 e il 27 giugno 2008)
Si riportano in sottolineato le parti degli articoli modificati dal Consiglio nazionale forense il 27 giugno
2008: artt. 17bis, 18, 24, 45
PREAMBOLO
L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.