di Franco Ballati
Come preannunciato dal nuovo Presidente della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, Avv. Nunzio Luciano, il 31 gennaio2014 è stato approvato il (nuovo) per quanto concerne i contributi minimi per coloro che non hanno raggiunto (o non raggiungono) i minimi previsti per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.
Nel testo, si prevede, in sostanza e sommariamente:
a) versamento, per i primi anni di iscrizione, del 50% del contributo minimo annualmente stabilito dalla Cassa Forense - € 700,00 circa (art. 8);
b) tale facoltà di versamento ridotto della metà è data anche a coloro, che non raggiungendo il reddito minimo previsto di € 10.300,00 (art. 9, comma 1), sarebbero a rischio di cancellazione, anche se per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione, anche non consecutivi; e, per chi ne usufruisce, non si possono considerare e calcolare gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa di cui agli artt. 3 e 5 del Regolamento;
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di Franco Ballati
In data 31.1.2014, il C.N.F. ha approvato il nuovo , presentato il 19 febbraio ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine e che entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.
Diverse le novità; tra gli aspetti più rilevanti del nuovo Codice, Vi evidenzio:
a) una maggiore tipizzazione degli illeciti, con la previsione certa ed espressa delle sanzioni, che nel nuovo Codice corredano ogni fattispecie, con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato all'avvocato;
b) viene scandito il momento della nascita del rapporto fra cliente ed il professionista, con l'obbligo, per quest'ultimo:
- informativo, sulla prevedibile durata della causa;
- del preventivo scritto, se richiesto;
- di indicare gli estremi della polizza assicurativa per la R.c. professionale;
- di indicazione al cliente della facoltà di avvalersi della procedura mediazione.
c) tra i doveri dell'avvocato c'è anche quello di competenza: dovrà quindi valutare e nel caso rifiutare assistenza nel caso non sia esperto della materia per la quale si richieda un parere o vera e propria assistenza in giudizio.
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