Separazione e divorzio e spese straordinarie sostenute dal coniuge affidatario.
(Sentenza n. 16/09 Giudice di Pace di Monsummano Terme)
[Avv. Manila Peccantini]
di Franco Ballati
La sentenza del Giudice di Pace di Monsummano Terme è pienamente condivisibile nei principi di diritto applicati.
Si rinvengono non molti precedenti giurisprudenziali in merito alla questione, oggetto di un decreto ingiuntivo da parte della madre che aveva sostenuto le spese ''c.d. straordinarie'' e che ne richiedeva il rimborso, al 50 %, al padre.
L'ex coniuge che pretenda il pagamento della metà delle spese straordinarie deve documentarle; e la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3204/2005, rifacendosi ad altre recenti pronunce giurisprudenziali, ha individuato, appunto, come ''spese ordinarie quelle per alimenti, spese personali, ricreative, di cancelleria scolastica, di trasporto urbano, di organizzazione domestica''.
Appare scontato che chi pretende il pagamento delle spese straordinarie debba documentarle ed inviare copia delle stesse all'altro coniuge e/o padre).
Si pone l'attenzione su di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la (n. 1758 del 21.11.2007/28.1.2008), che ha statuito che ''non costituisce titolo esecutivo il provvedimento che, in sede di separazione personale, fissa a carico del genitore non affidatario il contributo per le spese mediche e scolastiche del figlio minore. Per ottenere l'esecuzione forzata di tale obbligo, da parte dell'ex coniuge inadempiente, il genitore affidatario dovrà rivolgersi nuovamente al giudice per far accertare l'effettivo verificarsi e l'entità di tali esborsi. E ciò in affermazione del principio secondo cui «il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisce, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna». Ossia, l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunti sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia.