La competenza del Tribunale ordinario o del Tribunale per i Minorenni in materia di mantenimento dei figli minori.
Sentenza 26 giugno 2007 Tribunale di Pistoia
[Dott.ssa Daniela Garufi]
di Franco Ballati
Traendo origine da un conflitto di competenza insorto fra il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale di ordinario di Milano, che ha poi sollevato di ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione, questa, con ordinanza 22.3/3.4.2007, n. 8362, ha introdotto una innovazione nella sfera di competenza del Tribunale per i Minorenni relativamente alle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli naturali (cioè i figli nati da genitori non coniugati).
Il Tribunale per i Minorenni di Milano si era dichiarato incompetente a decidere in merito alla domanda proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto l'affidamento del minore e la condanna dell'ex convivente alla corresponsione, in favore del figlio minore, di un assegno di mantenimento, in quanto la legge n. 54 del 8.2.2006 avrebbe di fatto modificato la sfera di competenza del Tribunale per i Minorenni per tutto ciò che riguarda l'affidamento, l'esercizio della potestà ed il mantenimento dei figli naturali.
Il Tribunale ordinario di Milano aveva ritenuto, invece, che nessuna modifica fosse stata apportata alla competenza del Tribunale per i Minorenni, rilevando che, ex art. 317 bis c.c., sarebbero stati estesi i principi dell'art. 155 c.c. (così come modificato) anche al procedimento minorile, nel senso che al giudice minorile sarebbe venuta meno la discrezionalità, dovendo tener conto dei criteri e dei principi di cui agli art. 155 e segg. c.c., nell'interesse primario dei minori.
Il Tribunale ordinario sarebbe rimasto competente per tutte le questioni concernenti il mantenimento dei figli naturali, sui cui provvederà a norma dell'art. 148 c.c.
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza n. 8362/2007, ha accolto, in parte, le motivazioni del Tribunale ordinario di Milano, precisando, però, che quando vi è contestualità della domanda relativa all'affidamento dei figli naturali con quella di natura patrimoniale, il giudice competente per entrambe le domande, diventa, per attrazione, il Tribunale per i Minorenni.
Ciò in forza del secondo comma dell'art. 155 c.c., dove si statuisce che ''il giudice che provvede sull'affidamento dei figli minori determina altresì la misura del ... mantenimento''.
Di conseguenza, il Tribunale per i Minorenni, se investito della questione dell'affidamento di un figlio naturale, dovrà decidere, se richiesto, anche sull'aspetto economico.
Dalla lettura della citata ordinanza della Cass., in dottrina, erano stati sollevati alcuni problemi di carattere pratico: fra gli altri, anche quello relativo alla revocabilità e modificabilità del provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni a conclusione di un giudizio promosso per entrambe le questioni (affidamento e mantenimento dei figli naturali).
Sostanzialmente, ci si era domandati: se dopo la decisione del Tribunale per i Minorenni, uno dei genitori non pone in discussione le determinazioni del T.M. riguardanti l'affidamento del figlio/figli, ma contesta solo quelle di carattere economico, chi sarà il giudice competente a modificare tali statuizioni: il Tribunale ordinario (trattandosi solo di questioni di natura patrimoniale) oppure sempre il Tribunale per i Minorenni?
A questo dubbio fornisce una risposta (che ci appare condivisibile) il Tribunale di Pistoia, con la sentenza che si commenta, che ritiene che ''sarà sempre il Tribunale per i Minorenni a decidere su eventuali richieste di modifica di tali provvedimenti, così come previsto dall'art. 155 te