I trasferimenti immobiliari in occasione della separazione e/o divorzio
(Sentenza n. 182/2009 Corte di Appello di Firenze)
[Dott. Giulio De Simone, Dott. Edoardo Monti, Dott. Eleonora Polidori]
di Franco Ballati
Le parti, nel chiedere al Tribunale di Pistoia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, chiedevano che venisse effettuato, fra le altre richieste, ''un trasferimento oneroso di diritti immobiliari''.
Il Tribunale di Pistoia dichiarava, con sentenza, lo scioglimento degli effetti civili, ma non accoglieva la domanda di trasferimento di diritti immobiliari a favore di una delle parti, così come fra gli stessi concordato, perché ''il trasferimento di diritti reali non si poteva configurare come pagamento in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, atteso che le parti avevano espressamente affermato di essere economicamente autosufficienti ... (e che) quindi il trasferimento appariva privo di causa.
E' orientamento giurisprudenziale oramai consolidato ritenere ammissibili gli atti di trasferimento di diritti reali, sia nell'ambito della separazione che del divorzio, in quanto finalizzati al soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento (Cass. 15.5.1997, n. 4306), essendo usuale che i ''coniugi'' sistemino i loro rapporti economici attraverso il trasferimento o l'obbligo di trasferire, a favore di uno di essi o dei figli minori, della proprietà di beni immobili o attraverso la costituzione di diritti reali, come l'usufrutto, l'uso o l'abitazione.
Ma, oltre a tale aspetto, la giurisprudenza ha oramai, quasi pacificamente, riconosciuto il diritto di ciascun coniuge (o divorziando) di condizionare l'assenso alla separazione (od al divorzio) ad un soddisfacente assetto generale dei propri interessi economici (Cass. 22.1.1994) e cioè allorquando gli stessi intendano dare una regolamentazione definitiva ai loro rapporti patrimoniali.
Pertanto, correttamente, in forza di tale orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza che si commenta, ha rilevato l'ammissibilità della domanda, tendente a ''realizzare compitamente il regolamento di interessi che concluda la fase della vita coniugale''., tanto più che non vi è ''alcun appesantimento della procedura per divorzio congiunto''.