Opposizione del creditore a stato passivo. Inopponibilità alla Curatela di documentazione non avente data certa.
(Sentenza 21-22 gennaio 2009 del Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale)
[Dott. Niccolò Calvani, Dott. Alessandro Ghelardini, Dott.ssa Daniela Garufi]
di Franco Ballati
La sentenza del Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, del 21.1.2009, che si commenta, consente di evidenziare alcune novità apportate alla legge fallimentare dal d.lgs 5/2006, con decorrenza 16 luglio 2006.
Il termine per proporre opposizione avverso la decisione del G.D. di esclusione (totale o parziale) del proprio credito dallo stato passivo del Fallimento, che deve essere comunicato dal Curatore con lettera raccomandata (art. 97 L.F) non è più di 15 gg. ma di 30 gg. (art. 99), decorrenti dal ricevimento della comunicazione, ovvero, in caso di revocazione, dalla scoperta, del fatto o del documento.
Ovviamente l'opposizione può essere proposta anche da chi è stato ammesso con riserva.
Il ricorso in opposizione va presentato non più al G.D., ma al Tribunale, del cui Collegio non può fare parte il G.D.
Il ricorso deve contenere, fra le altre cose (v. art. 99) ''l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi a prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.''
La costituzione della Curatela deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio e l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
Se all'udienza il Tribunale ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti, può delegare, per l'assunzione, uno dei suoi componenti.
La causa è decisa in composizione collegiale, con decreto a norma dell'art. 99 L.F.
Anteriormente al 16 luglio 2006 la sentenza doveva essere affissa alla porta esterna del Tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione; era previsto il termine di 15 gg. per appellare.
Con la riforma è previsto ora il ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della Cancelleria.
Nella sentenza in questione, dato che due creditori non ammessi al passivo avevano proposto opposizione con un solo ricorso, la Curatela aveva eccepito l'inammissibilità di tale opposizione in quanto relativa a due crediti distinti che avrebbero dovuto, invece, essere oggetto di opposizioni separate.
Sul punto il Tribunale ha rilevato che non sussiste alcuna norma che vieti la proposizione congiunta, ad opera di più soggetti, di una ''sola opposizione avente ad oggetto una pluralità di crediti''.
L'opposizione a stato passivo è stata invece respinta perché fondata su documentazione priva di data certa, non opponibile alla Curatela, e quindi priva di valenza probatoria.
Sulla inopponibilità al Fallimento di scritture private prive di data certa, oltre alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella sentenza del Tribunale di Pistoia, anche la giurisprudenza di merito è concorde nell'affermare che: ''ai fini dell'ammissione del credito al passivo, non sono opponibili al fallimento, e non devono essere ammessi i crediti fondati su scritture private relative a negozi ... che non siano muniti di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, a meno che la prova dell'autorità non venga aliunde acquisita'' (Trib. Pescara, 18.4.2008).
Ed ancora: ''una convenzione mediante scrittura privata contenente un riconoscimento di debito è inopponibile al fallimento in quanto atto privo di data certa'' (Tribunale di Firenze 15.11.2000) in Foro Toscano, 2000, 272).