La competenza per le controversie fra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale.
(Ordinanza 11.6.2009 del Tribunale di Pistoia)
[Dott.ssa Carla Carnesecchi, Dott. Niccolò Calvani, Dott.ssa Daniela Garufi]
di Franco Ballati
Statuisce l'art. 710 c.p.c. che ''le parti possono chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione''
In tale ipotesi, se è pendente il giudizio di separazione (o di divorzio) la competenza spetta al giudice che si occupa di tale procedimento, mentre, se la domanda è proposta a norma dell'art. 710 c.p.c., la competenza è attribuita al Tribunale della residenza del minore, che deciderà in composizione collegiale al termine di un giudizio soggetto al rito camerale.
L'art. 709-ter, 1° co., rimanda all'art. 710 c.p.c. E, quindi, è chiarissimo in proposito, per cui la decisione del Tribunale di Pistoia appare corretta.
C'è da precisare che ove la controversia riguardi i figli dei genitori non coniugati, la competenza spetterà al Tribunale dei minorenni del luogo di residenza del minorenne.