Presentazione dell'istanza di sanatoria dopo l'ordine di demolizione da parte del Sindaco carenza di interesse
(Sentenza n. 1046/2009 del T.A.R. Toscana)
[T.A.R. Toscana - Dott.ssa Angela Radesi, Dott.ssa Silvia la Guardia, Dott. Gianluca Bellucci]
di Franco Ballati
La sentenza del T.A.R. per la Toscana del 18.5.2009, che si commenta, è conforme alla giurisprudenza più recente.
I ricorrenti hanno proposto un ricorso al T.A.R. avverso un provvedimento del Comune di Pistoia, con il quale è stato loro ingiunto di procedere alla demolizione, a loro spese, di alcuni manufatti costruiti abusivamente, e dopo la notifica del ricorso hanno presentato istanza di sanatoria.
Oltre alle decisioni riportate in sentenza, è costante l'orientamento dei T.A.R. (Toscana e Campania, in primis) per cui ''la semplice presentazione dell'istanza successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti il riesame dell'abusitività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnazione, perché, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, l'amministrazione deve adottare un nuovo termine per adempiere'' (T.A.R. Napoli, sez. IV, 22.3.2006/11.4.2006, n. 3518; T.A.R. Campania, sez. IV, 26.10.2005, n. 17863)