Disconoscimento di paternità – legittimazione attiva – termini – trasmissibilità dell'azione
(Sentenza 23.4-21.7.2009, n. 91/09, Tribunale di Pistoia)
di Franco Ballati
La sentenza che si commenta del Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, del 23 aprile 2009, trae origine dall'azione di disconoscimento di paternità promossa dai genitori del presunto padre, dopo l'intervenuto decesso del figlio, nei confronti della nuora e del minore (costituitosi in giudizio tramite un curatore speciale).
Assumevano gli attori che, dopo la morte del figlio, erano venuti a conoscenza che il nipote sarebbe nato da una relazione adulterina avuta (in costanza di matrimonio con il figlio) dalla madre con una terza persona.
La madre si costituiva in giudizio, eccependo la tardività della proposizione della domanda, per essere decorso il termine di un anno dall'avvenuta conoscenza dell'adulterio, ex art. 244 c.c.; eccepiva altresì la inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva degli attori, in quanto, presupposto della domanda, ex art. 246 c.c., era che “il presunto padre fosse, al momento del decesso, consapevole dell'adulterio e che non fosse decorso il termine annuale” previsto dall'art. 244 c.c.
Il curatore speciale del minore rileva, altresì, che essendo il (presunto) concepimento avvenuto prima che i coniugi contrassero matrimonio, nessun adulterio, ex art. 235 c.c., era, in realtà, configurabile nella fattispecie.
Il Tribunale di Pistoia, nell'elaborata sentenza, ha respinto tutte le eccezioni (proposte) di disconoscimento di paternità, sulla base delle seguenti considerazioni.
A) Onere della prova
E' pacifico che, nel giudizio di disconoscimento di paternità, l'onere della prova relativa al difetto di paternità grava su chi agisce in disconoscimento (Cass. 94/3163).
Deve rilevarsi, come, nel relativo giudizio, non sia ritenuto ammissibile l'interrogatorio formale della moglie, diretto a dimostrare unicamente l'insussistenza del rapporto di paternità biologica, per la impossibilità di attribuire valore complessivo alle eventuali dichiarazioni della moglie, in quanto, ai sensi dell'art. 2733 c.c., la confessione giudiziaria non è prova contro colui che l'ha resa se verte su fatti relativi a diritti indisponibili (Cass. 1998/8087).
B) Sussistenza dell'adulterio anche se il figlio è concepito prima del matrimonio
Dispone l'art. 233 c.c. che “il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, od il figlio steso, non ne disconosce la paternità”.
Come ribadisce il Tribunale di Pistoia, per giurisprudenza costante di legittimità, (v. Cass. 2003/6477) la scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento (nel caso in cui il figlio sia nato prima che siano decorsi 180 giorni dalle nozze) ed al quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c., va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione o da un incontro di natura sessuale idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.
C) Legittimazione attiva e termini per l'azione ex art. 244 c.c.
Ex art. 246 c.c. la titolarità dell'azione di disconoscimento di paternità, che spetta al marito, alla morte di lui, viene trasmessa, a titolo derivativo, nonostante il suo contenuto non patrimoniale, ai suoi ascendenti (nella fattispecie i nonni), per cui nei loro confronti si applica tutta la normativa concernente l'originario titolare, e quindi anche l relativa azione di disconoscimento, purché non sia decorso il termine annuale di decadenza.
Ciò in forza del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 134/1985, laddove, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 244, 2° co., il termine di decadenza per proporre l'azione di disconoscimento decorre dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. Se, come dedotto, il figlio deceduto non era a conoscenza dell'adulterio, non essendo ancora decorso il termine annuale di decadenza, la legittimazione attiva degli ascendenti (nonni) appare del tutto legittima.
D) Competenza
Premesso che, ex art. 247, 3°co., “se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal Giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso”, si precisa che, con riferimento all'art. 38 delle disp. att. c.c., è competente il Tribunale ordinario per l'azione di disconoscimento della paternità nei confronti di un minore e che la sentenza che accoglie la domanda, in quanto pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata “erga omnes”, essendo inerente allo “status” della persona.