Opposizione a stato passivo ex art. 98 L.F. – Immutabilità della domanda – Rilevabilità di ufficio della nullità di un atto giuridico per divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c.
Sentenza 28.5-4.8.2009, n. 573/2009, Tribunale di Pistoia
di Franco Ballati
Diverse e rilevanti sono le questioni di natura giuridica, decise dal Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale (Trattandosi di materia fallimentare), nella sentenza che si commenta.
Chi scrive è interessato alla fattispecie, in quanto legale della curatela e, pertanto, allo stato, si limiterà solo ad alcune osservazioni in diritto, volutamente omettendo di prenderne in considerazione altre.
Due sono, in particolare, le questioni affrontate dal Tribunale. Le esamineremo separatamente.
a) Immutabilità della domanda proposta con l'atto di opposizione a stato passivo.
Con ricorso in opposizione, ex art. 98 L.F. (secondo la vecchia formulazione) l'opponente proponeva opposizione allo stato passivo ed in particolare al provvedimento con il quale il G.D. aveva respinto la sua domanda di ammissione al passivo del Fallimento sulla base di due contratti preliminari conclusi fra la società poi fallita e la ricorrente in quanto il preliminare non sarebbe stato opponibile alla massa fallimentare, in quanto mancante di data certa.
La Curatela, costituitasi in giudizio, concludeva per il rigetto della proposta opposizione, perché i preliminari di compravendita non avevano la data certa e, quindi, non essendo registrati, non erano opponibili alla massa fallimentare.
Con memoria ex art. 183 c.p.c., l'opponente, a mezzo anche di altro legale, integrava le proprie conclusioni, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità sia dei preliminari che dei precedenti contratti di compravendita, per violazione degli art. 2744 e 1344 c.c., e, in particolare, del divieto di patto commissorio.
Si costituiva nel corso del giudizio, con atto di intervento adesivo, altra persona, aderendo alla nuova domanda proposta dall'opponente, le cui conclusioni, quindi, faceva proprie.
La Curatela dichiarava espressamente di non accettare il contraddittorio su tali nuove domande; sulla sua opposizione, il G.I. espletava poi la istruttoria, che appare essere, poi, alla base della sentenza del tribunale.
La domanda di declaratoria di nullità dell'atto per violazione del disposto dell'art. 2744 c.c. (divieto di patto commissorio), proposta dall'opponente con la memoria ex art. 183 c.p.c. doveva essere (ed è stata) dichiarata inammissibile.
Correttamente il Tribunale ha rilevato che il giudizio di opposizione a stato passivo è retto dall'immutabilità della domanda (stessa causa petendi e petitum) per cui ne consegue “il divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di opposizione"(Cass. 30.9.2004, n. 19605).
L'eccezione è stata tempestivamente avanzata dalla Curatela.
A prescindere dall'ulteriore considerazione che tale inammissibilità è comunque ed in ogni caso rilevabile d'ufficio.
In proposito si riporta parte della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 19605 del 30.9.2004:
“Va a tale proposito rammentato che nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione e dalla attribuzione al giudice delegato di poteri inquisitori, e di detto procedimento l'eventuale giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa (Cass. 18935/03).
Sulla base di questa premessa la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria (Cass. 6319/96) ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda il quale esclude che possano essere prese in considerazione questioni, non rilevabili d'ufficio, dedotte in detta fase per la prima volta dall'opponente (Cass. 11026/97).
Da ciò consegue che, ai sensi dell'art. 93, primo comma della Legge Fallimentare, la domanda di insinuazione al passivo deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni delle prelazioni perché in prosieguo di detta procedura concorsuale, e segnatamente nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non è consentito non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato, con l'istanza di insinuazione ma neanche addurre una diversa connotazione dello stesso credito (Cass. 10241/92).
Ulteriore corollario del principio affermato è che - come già rilevato - l'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di opposizione è rilevabile d'ufficio (Cass. 4531/00) poiché il divieto di proporre domande nuove in appello ha carattere assoluto, derivando dalla fondamentale esigenza di garantire il rispetto del doppio grado di giurisdizione, e non trova deroga nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, valendo tale accettazione solo nell'ipotesi di domande nuove proposte in primo grado, dove il relativo divieto risponde alla diversa esigenza di tutela della regolarità del contraddittorio (Cass 7996/97)” (Cass. 30.9.2004, n. 19605).
b) Sull'ammissibilità dell'intervento adesivo di terzo.
Giustamente è stata eccepita (ed accolta) l'eccezione di inammissibilità di tale intervento adesivo in quanto proposto da persona diversa da quella che ha proposto opposizione allo stato passivo.
c) Inopponibilità dei preliminari non aventi data certa.
Sembra potersi affermare che i preliminari, che non hanno data certa anteriore al fallimento, ex art. 45 L.F. e art. 2704 c.c., non sono opponibili al fallimento, in quanto la data certa è attribuita, principalmente, dalla registrazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3358 del 5.6.1985, ha precisato che "non è opponibile alla Curatela del Fallimento un trasferimento immobiliare ... se trascritto lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento od in giorno successivo".
d) Rilevabilità di ufficio della nullità di un atto giuridico (per divieto di patto commissorio, ex art. 2744 c.c. e 1421 c.c.).
Sulla base del disposto di cui all'art. 1421 c.c. “la nullità può essere ... rilevata di ufficio dal giudice”.
Sul punto si è precisato però che “il principio della rilevabilità di ufficio della nullità del contratto da parte di un giudicante non opera quando la domanda iniziale ... si fondi su ragioni diverse da quelle successivamente individuate dal giudice come causa di invalidità del negozio” (Cass. n. 19903/2005, n. 6170/2005).
Non senza aggiungere che la nullità è stata, di ufficio, rilevata dal Giudice sulla base della modifica della domanda iniziale nel corso del giudizio, e sulla base di una istruttoria e di produzioni documentali, sulla quale la difesa della Curatela aveva espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio e che, quindi, a parere di chi scrive, non potevano essere presi in considerazione dal Tribunale.