Telelaser legittimo in quanto elimina rischio di errore umano
(Giudice di Pace di Pistoia, Sentenza 27.09.2001)
[Dott. Paolo Fusari]
di Franco Ballati
Il Giudice di Pace di Pistoia, con la sentenza in commento, si è radicalmente discostato dalla più recente giurisprudenza di merito in relazione alla validità del “telelaser” come strumento di rilevamento della velocità degli autoveicoli.
Nella sintetica motivazione afferma che trattasi di “apparecchiatura che misura la velocità scientificamente”, “la cui efficienza è garantita dalla prescritta omologazione” e che l’impiego di tale apparecchiatura deve ritenersi pienamente valido in quanto tende ad eliminare il rischio del cosiddetto “errore umano” nella misurazione della velocità.
I precedenti orientamenti giurisprudenziali, sul punto, erano molteplici.
Ne ricordiamo alcuni.
Il Giudice di Pace di Milano, con sentenza 1.2.2001, aveva statuito che il telelaser è uno strumento intrinsecamente non idoneo a verificare con certezza la velocità, perché non permette di associare in modo accertabile e verificabile la velocità apparsa sul display con un dato veicolo e concluso per la non legittimità della avvenuta omologazione dell’apparecchio, anche perché non conforme ai principi stabiliti dall’art. 345 del d.P. 495/1992.
In precedenza, anche il Tribunale di Padova, con sentenza 196 del 27.4.2000aveva affermato tale principio, rilevando che il telelaser “non conserva alcuna traccia di ciò che appare sul display e sulla corrispondenza tra il veicolo inquadrato dal telelaser e quello effettivamente fermato”.
Non essendo possibile associare con esattezza la velocità al veicolo, si avrebbe violazione del disposto dell’art. 345 Reg. Esec. e Att. C.d.S., in quanto, in forza di tale disposto, le apparecchiature destinate al controllo della velocità devono essere adatte ed omologate per stabilire “la velocità dei veicoli in un dato momento in modo chiaro ed accertabile”.
Tale principio era stato confermato, nella sostanza, dal Giudice di Pace di Forlì con la sentenza 16.10.2000, in quanto in caso di “intenso traffico e di transito contemporaneo di altri veicoli esiste il rischio di errori”, per impossibilità di controllare, con certezza, se il veicolo inquadrato e presuntivamente responsabile dell’accertata violazione del limite di velocità sia proprio quello poi fermato.
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La sentenza che si commenta, dunque, si discosta da tale orientamento ed appare innovativa per le motivazioni addotte a sostegno della decisione.
Infatti, l’efficienza dell’apparecchiatura telelaser sarebbe “garantita dalla prescritta omologazione” e “l’identificazione del veicolo (responsabile della violazione del C.d.S.) risulta da atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti in presenza del Pubblico Ufficiale che lo ha redatto”; per cui, si conclude, che l’art. 345 del Reg. Esec. e Att. C.d.S. è “stato pienamente rispettato” e, dunque, del tutto legittima e consequenziale la sanzione irrogata per violazione del disposto dell’art. 142, comma 9, C.d.S.
In parte, il contenuto di tale sentenza ha anticipato decisioni recentissime, se non conformi, assai simili nella sostanza, della Suprema Corte di Cassazione, sia pure in tema di “autovelox” (ovvero di un altro apparecchio elettronico di rilevamento della velocità).
Infatti, con sentenza 11293/2001 del 28.8.2001, la S.C.C. ha statuito che le “rilevazioni effettuate a mezzo di apparecchio autovelox, appartenente a tipo debitamente omologato, sono sufficienti a costituire la prova dell'infrazione, qualora non siano emersi elementi che incidendo sul regolare funzionamento dell'apparecchio ne abbiano alterato i dati”.
Con sentenza 8515/2001 del 30.1/24.9.2001, la Corte è andata oltre tale principio.
Nel giudizio di opposizione ex art. 205 C.d.S., la contestazione della fonte di prova, e cioè sul regolare funzionamento dell’apparecchiatura (sia autovelox che telelaser) e della corrispondenza dello stesso al tipo omologato “onera tuttavia la pubblica amministrazione di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione”.
Dunque l’onere di dimostrare che l'apparecchio utilizzato per rilevare l'eccesso di velocità è ''omologato'' è a carico della P.A.; e se tale prova viene fornita, la contestazione deve ritenersi inoppugnabile.
Ma, con tale ultima sentenza della S.C.C., è stato stabilito un ulteriore principio, applicabile anche alla fattispecie del telelaser:
“la mancata acquisizione dello scatto fotografico non invalida la rilevazione compiuta con lo strumento gestito direttamente dagli organi di polizia (Cassazione 7667/97) che ne verificano visivamente le risultanze”.
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Sulla base di tali recentissime pronunce della S.C.C., le numerose, diverse interpretazioni dei giudici di merito, cui abbiamo accennato poc’anzi, sembrerebbero destinate, quindi, ad una correzione giurisprudenziale da parte della S.C.C., con accoglimento delle conclusioni anticipate dalla sentenza del G.d.P. di Pistoia, sia pure con riferimenti anche ad altri elementi finora non rilevati in precedenza e che si ritengono esatti (il verbale dell’agente di P.S. accertatore deve ritenersi atto pubblico, avente piena prova fino a querela di falso).
Avv. Franco Ballati
n. 757/2000 G.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISTOIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice di Pace Dott. Paolo Fusari
All'udienza del giorno 27/9/2001 nella causa civile
vertente tra
C.G. (XXXXX)
e
POLIZIA STRADALE DI PISTOIA PREFETTO DI PISTOIA
ha pronunciato sentenza
con la seguente
MOTIVAZIONE
L'impiego di una apparecchiatura "che misura la velocità scientificamente" tende ad eliminare il rischio del cosiddetto "errore umano" appunto nella misurazione della velocità, dovendosi ritenere che il veicolo cui la stessa si riferisce ben possa essere identificato con ordinaria diligenza dall'agente accertatore il cui verbale fa fede fino a querela di falso.
Ritenuto quindi che nella fattispecie concreta il superamento del limite di velocità è stato rilevato mediante apparecchio la cui efficienza è garantita dalla prescritta omologazione e che l'identificazione del veicolo risulta da atto pubblico il quale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti in presenza del Pubblico Ufficiale che lo ha redatto;
ritenuto quindi rispettato l'art. 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.;
il ricorso deve essere respinto in quanto infondato
e con il seguente
DISPOSITIVO
Respinge il ricorso con compensazione delle spese del procedimento.
Pistoia, 27.9.2001
Il Giudice di Pace
Dott. Paolo Fusari