Perequazione automatica del trattamento pensionistico
La sentenza che si annota appare assai lineare e conforme ai principi di diritto, anche se la controversia riguarda solo le modalità di applicazione della perequazione automatica del trattamento pensionistico introdotto dall’art. 6 della Legge 140 del 1985.
L’I.N.P.S. sostiene che tale beneficio, originariamente di Lit. 30.000, debba essere riconosciuto, a domanda, solo a far data dalla effettiva concessione.
Con la conseguenza, come nel caso in esame, che la maggiorazione di Lit. 30.000, introdotta con legge del 1985, dovrebbe essere riconosciuta e liquidata, nello stesso iniziale importo, dall’anno in cui ne venga effettuata richiesta, dal 1997 (nel ns. caso), oppure anche in epoca successiva.
Giustamente il G.d.L. ha respinto tale tesi, sulla base anche di sentenza della Corte Costituzionale, richiamata nelle motivazioni, affermando il principio che: “qualsiasi prestazione previdenziale deve mantenere nel tempo la sua originaria adeguatezza, ai sensi dell’art. 38, II co., Cost.”.
Tanto più che se la maggiorazione in questione è da considerarsi parte integrante del trattamento di pensione, al soggetto interessato deve essere corrisposto, nella sua interezza, l’intero trattamento pensionistico in vigore al momento della sua concessione, comprensivo, quindi, della maggiorazione prevista dalla L. 140/85, ma indicizzata per tutti gli anni maturati successivamente all’anno di introduzione di tale ulteriori beneficio (1985).
Cosicché, come riconosce il Giudice, “tale raggiunto valore indicizzato … forma il nuovo contenuto economico dello specifico beneficio che va ad aggiungersi al “normale” trattamento pensionistico.”.
Avv. Franco Ballati
TRIBUNALE DI PISTOIA
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Fabrizio Amato, all’udienza del 17 maggio 2001, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 969/2000
UB rapp. e dif. dagli avv.ti Antonio Grieco e Francesca Barontini, Via S. Pietro n. 20, Pistoia
vs.
INPS rapp. e dif. dall’avv. Michele Nicoli, Viale Adua n. 123, Pistoia.
PROCESSO E CONCLUSIONI
UB è pensionato Inps con decorrenza 1.4.97 e deduce che, a seguito di domanda del 29.7.97, l’Inps gli ha riconosciuto il beneficio previsto dall’art. 6 l. 140/85, consistente nella maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti e assimilati, avendogli attribuito la qualifica di orfano di guerra; pertanto, deduce che da aprile 1997 gli è stata dall’Inps erogata detta maggiorazione nella misura iniziale di £. 30.000.
Tuttavia, assume che tale somma, che ai sensi del citato art. 6 è soggetta alla perequazione automatica, non è correttamente calcolata nei suoi confronti, in quanto dal momento dell’effettiva erogazione andava versata la somma pari alla iniziale misura di £. 30.000 così come poi aumentata a seguito della perequazione, ossia nell’importo di £. 55.578 per le mensilità da luglio a dicembre 1997, di £. 56.577 per tutto l’anno 1998, di £. 57.538 per l’anno 1999.
Conclude per l’accertamento di tale suo diritto all’erogazione di somme già automaticamente perequate e per la condanna dell’Inps alle differenze maturate.
L’Inps resiste alla domanda, sostenendo che la maggiorazione in questione è stata fissata dalla legge in £. 30.000 mensili, che essa compete su domanda e che va perequata a partire dalla effettiva concessione; ragion per cui nella specie correttamente nell’aprile 1997 competeva al ricorrente la maggiorazione soltanto nella misura di £. 30.000.
All’odierna udienza di discussione, la causa è stata discussa e decisa.
M O T I V I
La controversia attiene alle modalità di applicazione della perequazione automatica.
Pur essendo relativa alla specifica questione inerente la maggiorazione introdotta dall’art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, risulta evidente che il problema sottoposto al vaglio del giudicante attiene in linea generale alla natura stessa della perequazione automatica delle prestazioni previdenziali.
Questo istituto assolve alla concreta realizzazione del principio, ai sensi del quale i trattamenti economici erogati dagli Enti previdenziali vanno aggiornati alle variazioni del costo della vita e, come affermato da Corte cost. n. 337/92, è solo uno dei possibili accorgimenti tecnici per garantire tale risultato.
E’ in concreto lo strumento scelto dal legislatore italiano per assicurare appunto il mantenimento nel tempo della condizione di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, requisito da tempo affermato come necessario da parte del giudice delle leggi (cfr. ad es. Corte cost. n. 26/80).
E’ noto che siffatto meccanismo di perequazione automatica è stato progressivamente esteso ed aggiornato ed avviene con incremento percentualizzato e con cadenze periodiche, prima semestrali ed ora annuali.
Non è questa la sede per percorrere tutte le vicende che hanno interessato tale istituto e per esaminare le diverse incidenze in ordine alle differenti erogazioni previste dalle leggi. Quello che va, tuttavia, ricordato è che la previsione di un criterio di perequazione è in ogni caso ritenuto elemento indispensabile di qualsiasi prestazione previdenziale proprio perché questa deve mantenere nel tempo la sua originaria adeguatezza, ai sensi dell’art. 38, 2° comma, Cost., e confermare il carattere di effettività di tale adeguatezza (cfr. Corte cost. n. 288/94).
Tanto è vera tale ispirazione di fondo dell’istituto che, ancora una volta attraverso l’intervento della Consulta (cfr. Corte cost. n. 141/89), è stata affermata la imprescindibilità di tale adeguatezza della prestazione anche in riferimento alla disciplina dell’assicurazione facoltativa e attraverso strumenti di recupero del valore della stessa contribuzione versata.
Consegue, dalla breve esposizione della ratio sottostante alla perequazione automatica, che è priva di fondamento la pretesa dell’Ente previdenziale di erogare la maggiorazione in questione (ovvero altro beneficio concorrente all’originario trattamento pensionistico) nel valore fissato nella legge del 1985 (£. 30.000) anche per erogazioni iniziate a computare successivamente al 1985.
Perequazione automatica, infatti e in definitiva, sta a indicare che quel valore di £. 30.000 fissato nel 1985, evidentemente in collegamento con il valore dei trattamenti pensionistici dell’epoca e quindi sulla base della "adeguatezza economica" di essi al momento della concreta indicazione del legislatore, va in linea generale e astratta ritenuto indicizzabile anno per anno e quindi anche in sede di prima erogazione successiva al 1985 tale raggiunto valore indicizzato (cioè perequato all’aumento del costo della vita), forma il nuovo contenuto economico dello specifico beneficio che va ad aggiungersi al "normale" trattamento pensionistico.
E’, d’altra parte, nella logica del sistema della garanzia (per ogni trattamento della considerazione delle variazioni del costo della vita), valutare il valore raggiunto in quel momento dalla specifica erogazione indicizzabile perché è essa (nella nuova misura raggiunta) a rappresentare l’importo minimo che assicura le coperture economiche per il soggetto interessato al trattamento: basti fare riferimento a quanto avviene per il valore del punto di contingenza che viene erogato nella misura volta a volta raggiunta per tutti i soggetti lavoratori sia che abbiano iniziato l’attività in tempi risalenti (quando quel punto era in misura decisamente inferiore) come per i nuovi assunti che hanno per la prima volta diritto alla integrazione salariale attraverso la contingenza.
La giustezza di tale interpretazione può, infine, essere desunta anche dalla dizione del settimo comma dell’art. 6 citato, laddove esplicitamente prevede che la maggiorazione in questione è da considerarsi parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Mai potrà porsi in dubbio che il trattamento pensionistico che spetta al soggetto è quello in vigore al momento in cui il soggetto inizia a godere della pensione, anche per quanto riguarda i contenuti materialmente economici dello stesso, ad esempio valore del trattamento minimo, tetto pensionabile massimo e così via.
Pertanto, al ricorrente UBdeve essere attribuita la maggiorazione relativa agli ex combattenti o assimilati, certamente dal momento del godimento della pensione, ossia da aprile 1997, ma nella misura nel frattempo raggiunta dalla originaria maggiorazione di £. 30.000 mensili a causa della perequazione automatica stabilita per detto beneficio dal terzo comma dell’art. 6 l. 140/85.
La domanda del B. va quindi accolta.
L’assoluta novità della questione suggerisce al giudicante l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara il diritto del ricorrente UB alla maggiorazione del trattamento pensionistico ex art. 6 l. 140/85 nella misura perequata ( £. 55.578 mensili per il periodo luglio-dicembre 1997; £. 56.577 per l’anno 1998; £. 57.538 per l’anno 1999 e così via), condannando l’Inps al pagamento delle maturate differenze, con gli interessi legali; compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Pistoia, 17 maggio 2001
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Fabrizio Amato