Estinzione del processo per mancata rinnovazione della notifica della citazione nel termine perentorio concesso
[Dott. Pierpaolo Grauso]
Il commento
di Franco Ballati
Si ha contumacia del convenuto quando sia stata regolarmente notificata la citazione, il convenuto non si sia costituito in giudizio, vi sia stata, invece, la tempestiva costituzione dell’attore (iscrizione della causa nei 20 gg. dalla avvenuta notifica).
Nella fattispecie, oggetto della ordinanza del G.I. del Tribunale di Pistoia - S.D. di Monsummano Terme, su richiesta della convenuta, che si era costituita tardivamente, eccependo la nullità della notifica dell’atto di citazione, era stato concesso all’attore, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della citazione.
Ora è pacifico che la nullità della notificazione è sanata, con effetti ex tunc, dalla rinnovazione dell’atto e dalla costituzione del convenuto ex art. 293 c.p.c. (vedi Cass. 13.11.1989, n. 4789; Cass.27.2.1989, n. 1048); ed è altrettanto pacifico che la rinnovazione non può essere disposta in caso di notificazione inesistente (Cass., 2.2.1995, n. 1242).
La perentorietà del termine, così come previsto dalla norma, è dovuta alla esigenza di evitare il prolungarsi dell’incertezza sulla effettiva instaurazione del processo.
Tali termini, ex art. 153 c.p.c., non possono essere prorogati neppure sull’accordo delle parti in causa; per gli stessi vige l’istituto della sospensione feriale (Cass. 7.9.1988, n. 5063).
L’effetto del mancato rispetto dei termini perentori è la nullità insanabile: ne consegue che se l’attore provvede a compiere la rinnovazione della citazione entro il termine perentorio concessogli dal G.I., la rinnovazione, agendo ex tunc, impedisce ogni decadenza e gli effetti vanno ricollegati alla prima notificazione.
Ma se l’attore non vi provvede entro tale termine perentorio, il Giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ex art. 307 c.p.c.
Peraltro l’estinzione, che opera di diritto, deve però essere eccepita dalla parte interessata “prima di ogni altra sua difesa” (Cass. 13.1.1992, n. 316; Cass. 11.10.1999, n. 11361) e nel medesimo grado del giudizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato origine alla estinzione (Cass. 7.7.1997, n. 6111).
Poiché occorre una esplicita dichiarazione di volerla proporre, può quindi essere, oltre che espressa, anche tacitamente rinunciabile, né può essere proposta in appello.
Il Giudice, nel caso in esame, rilevando che non è stata tempestivamente eccepita la tardività della rinnovazione della notifica dell’atto di citazione, ha ritenuto la ritualità della seconda notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Tale notifica può essere effettuata quando, pur essendo noto il luogo dove deve essere fatta, concretamente non sia possibile effettuarla o per irreperibilità del destinatario o per rifiuto od incapacità di persone idonee alla consegna, in assenza dell’effettivo destinatario.
La notifica deve altresì considerarsi (validamente) effettuata, per giurisprudenza costante, quando siano state compiute tre formalità, considerate essenziali ai fini della validità di tale atto: il deposito della copia dell’atto nella casa comunale; la affissione di un avviso dell’eseguito deposito alla parte nell’abitazione, ufficio od azienda del destinatario; l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr., fra le tante: Cass. 10.3.1999, n. 2082; Cass. 9.4.1996, n. 3249; Cass. 4.11.1991, n. 11679; Corte Cost. 28.11.1986, n. 250).
La spedizione della raccomandata è considerata come perfezionamento della notifica, indipendentemente dal tempo del suo ricevimento e a nulla rilevando la effettiva consegna della stessa al destinatario (Cass. 27.2.1998, n. 2228; Cass. 5.6.1996, n. 5258)
Avv. Franco Ballati
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TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE DISTACCATA DI MONSUMMANO TERME
IL GIUDICE
a scioglimento della riserva che precede;
letti gli atti e documenti di causa;
RILEVATO
che la convenuta C., tardivamente costituitasi, ha eccepito di non aver avuto conoscenza degli atti introduttivi del procedimento per nullità della notifica, ed ha chiesto di essere quantomeno rimessa in termini per il compimento di tutte le attività, anche istruttorie, che il preteso vizio della notificazione le avrebbe precluso;
che la convenuta ha altresì rilevato, senza però trarne alcuna conseguenza, la tardività della rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo rispetto al termine all’uopo concesso dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
che, per tale ultimo aspetto, si osserva come l’ipotesi della mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione debba essere tenuta distinta da quella della rinnovazione eseguita oltre il termine perentorio all’uopo fissato, posto che nel primo caso la causa estintiva è accompagnata da una nullità, eventualmente rilevabile in sede di impugnazione, mentre nella seconda ipotesi - essendosi comunque verificata l’integrazione del contraddittorio, sia pure per mezzo di un atto viziato dall’inosservanza del termine - l’estinzione non si sottrae alla disciplina ordinaria di cui all’art. 307 co. 3 c.p.c., e deve pertanto essere rilevata nel medesimo grado in cui si è verificata, ed eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa (cfr. Cass. 28 maggio 1990, n. 4926);
che la mancata proposizione dell’eccezione di estinzione da parte della C. rende pertanto vano il rilievo del tardivo rinnovo della notifica della citazione (che implica il rilievo della mancata pronuncia del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo);
che, quanto al dedotto vizio di nullità della notificazione, la prima notifica venne eseguita all’indirizzo di............., con esito negativo, il 1 febbraio 2000. Il conseguente rinnovo enne eseguito presso il medesimo indirizzo ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma il giudice ne dispose l’ulteriore rinnovo, considerando che la seconda notifica era stata ripetuta presso il medesimo luogo dal quale la C. era risultata trasferita;
che tuttavia, poiché la convenuta afferma di essere effettivamente residente in ..........., presso l’Hotel..., deve concludersi che furono errate le informazioni assunte dall’ufficiale giudiziario in occasione della prima notificazione (per non essersi in realtà la C. mai trasferita), con la conseguenza che deve allora ritenersi rituale la seconda notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica e di fatto della convenuta;
che, ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 140 cit., è infatti sufficiente l’espletamento delle formalità previste dalla norma, non essendo richiesta né la prova della consegna della raccomandata al destinatario, né l’allegazione all’originale dell’atto dell’avviso di ricevimento (cfr. Cass. 29 aprile 1999, n. 4307), e che non sono stati allegati elementi volti a superare la presunzione di validità della notifica del 21 febbraio 2000, quale si ricava dalla relata dell’ufficiale giudiziario. Le censure della C. si appuntano del resto sulla sola notifica in rinnovazione dell’11 – 14 giugno 2001, effettuata secondo il rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c.;
che non ricorrono pertanto le condizioni per la rimessione in termini prevista dall’art. 294 c.p.c.;
che, per altro verso, per l’udienza del 18 dicembre 2001 l’attore non risulta aver ritualmente intimato il teste P., di talché deve ritenersi decaduto dall’assunzione dello stesso, ex art. 104 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 28 maggio 2002, ore 9.30.
Si comunichi.
Monsummano Terme, il 18 gennaio 2002
Il Giudice
dott. Pierpaolo Grauso