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Giurisprudenza commentata

La mancata indicazione, nell'ordinanza-ingiunzione, del termine e dell'autorità cui proporre opposizione impedisce il verificarsi delle preclusioni processuali

(Tribunale Pistoia. sentenza 05.11.2002)
[Dott. A.Scarcella]
 
di Franco Ballati
 

Avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma, che seguiva la notifica di un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo per violazione della L. Regione Toscana n. 3/1994 (detenzione di lacci finalizzata ad attività illecita di caccia, ovvero alla cattura della fauna selvatica), il (presunto) responsabile di tale illecito ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Pistoia, avanzando eccezioni sia nel merito che in diritto.

Il ricorso è stato respinto con argomentazioni del Giudice che appaiono ineccepibili.

Il ricorrente, infatti, aveva eccepito alla amministrazione provinciale sia la omessa contestazione immediata della violazione, sia la mancata indicazione precisa dell’autorità giudiziaria cui proporre l’eventuale ricorso, sia la violazione del principio di specialità contemplato dall’art. 9 della L. 689/1981.

Sul primo motivo di opposizione, è pacifico – come riconosciuto nella sentenza che si commenta – che la “omessa contestazione immediata della violazione, persino quando essa è possibile, non invalida la successiva ordinanza-ingiunzione, sempre che si sia proceduto alla notifica degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni (Cass. 13 ottobre 1992, n. 11176) ed il termine di novanta giorni dall’"accertamento", previsto dall’art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuto compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie - la attività amministrativa intesa a verificare l’esistenza della infrazione, atteso che l’accertamento presuppone il completamento, da parte dell’autorità amministrativa competente, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione medesima. (Cass. 20 dicembre 1993, n. 12610; Cass. 17 marzo 1995, n. 3093; Cass. 15 luglio 1996, n. 6408; Cass. 27 febbraio 1996, n. 1502, in riferimento alla segnalazione da parte di ispettori dell’INPS all’Ispettorato del lavoro, competente in materia, di violazione relativa alla disciplina del collocamento)”. (Cass. Civ., sez. I, 2.7.1997, n. 5904).

Altrettanto infondato è l’altro motivo di opposizione.

L’art. 18 della L. 689/1981 non prevede che l’ordinanza-ingiunzione “debba contenere espressamente le indicazioni sulle modalità dell’impugnazione”; ne consegue che deve applicarsi la disciplina prevista dalla L. 241/1990, all’art. 3, co. 4, per tutti gli atti amministrativi e, dunque, anche per le ordinanze–ingiunzioni.

Ora “l’art. 3, quarto comma della citata legge n. 241/1990, che contiene quella che è stata definita come la clausola enunciativa del regime contenzioso dell’atto amministrativo, dispone che «in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere».

Detta norma (come quelle analoghe previste dalle legislazioni di altri stati europei alle quali il legislatore italiano si è verosimilmente ispirato) è dettata per tutti i procedimenti amministrativi e risponde all’esigenza del rispetto della regola di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione in funzione dell’esercizio del diritto di difesa del cittadino nei confronti dei provvedimenti amministrativi.

La previsione contenuta nella trascritta disposizione di legge deve ritenersi di carattere generale e, quindi, integrativa di procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori, quali quelle dettate dalla legge n. 689/1981, come ha affermato la corte costituzionale nella sentenza 15 luglio 1994 n. 311 e come ha riconosciuto anche questa corte con la sentenza 1° luglio 1995 n. 7331, nella quale si è precisato, in fattispecie di ordinanza - ingiunzione emessa prima dell’entrata in vigore della legge n. 241/1990, che non assumeva rilievo la presenza o meno dell’indicazione del termine entro cui l’opposizione andava proposta a pena di decadenza, atteso che in quel momento non esisteva il dovere dell’amministrazione di apporre tale avvertenza” (Cass. Civile, 13.9.1997, n. 9080).

Consegue, quindi, che la mancata indicazione, nella predetta ordinanza-ingiunzione dell’amministrazione provinciale, del termine e dell’autorità giudiziaria cui è possibile ricorrere, impedisce il verificarsi delle preclusioni processuali a proporre opposizione, ex art. 22 della L. 689/1981.

Nel caso all’esame del Giudice, trattavasi di una mera irregolarità dell’atto amministrativo, consistente nella generica indicazione dell’autorità giudiziaria (“Giudice di Pistoia”), che non aveva tuttavia impedito all’interessato di proporre la tempestiva opposizione davanti al Giudice competente.

Nessuna violazione del diritto di difesa si era quindi verificata.

Né, infine, può applicarsi alla fattispecie il principio di specialità previsto dall’art. 9 della L. 689/1981, la cui violazione veniva invocata dal ricorrente come terzo motivo di opposizione

Tale principio, infatti, si applica quando uno stesso fatto è considerato, e diversamente punito, sia dalla legge penale che dalla legge regionale (una sanzione penale ed una sanzione amministrativa).

La violazione del principio di specialità non sussiste nel caso in esame perché il fatto commesso è solo sanzionato amministrativamente dalla L.R. Toscana n. 3/1994, ma non dall’art. 21 della L. 157/1992.

Difetta, quindi, come giustamente osservato dal Giudice, il “concorso apparente di norme, sotto il profilo sanzionatorio”.


 

(Avv. Franco Ballati)


 

Proc. 784/02 R.G.A.C.


 

Repubblica Italiana


 

In Nome del popolo Italiano


 


 

Il Giudice monocratico del Tribunale di Pistoia, nella causa promossa da:


 

- XXXXXXXXXXXXXXXX yyyyyyyyyyyyyyyy, rappresentato e difeso dall'avv. ……………………………del foro di……………, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv……………..del foro di Pistoia, V.le …………………..

(Opponente)


 

contro


 

-PROVINCIA DI PISTOIA

(Autorità Opposta)


 

---------------------------------------

all’udienza del 5.11.2002 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

-------------------------------------------

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 27 aprile 2002, il ricorrente proponeva tempestivamente opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Funzionario responsabile del Servizio Pianificazione Risorse del Territorio della Provincia di Pistoia n.721, prot. 25112 del 19.3.2002 (notificata all'opponente in data 28.3.2002), enunciando motivi di legittimità e di merito e richiedendo, nel merito, l’annullamento del provvedimento opposto.

All’udienza del 16 luglio 2002, compariva il ricorrente a mezzo del proprio difensore ed il funzionario delegato dall'Autorità opposta, costituendosi in giudizio e depositando memoria con documenti; l'udienza veniva rinviata su richiesta della difesa del ricorrente per esame della documentazione al 29 luglio 2002; nel corso di tale udienza, presenti le parti, venivano articolate le richieste istruttorie ed ammesse le prove testimoniali per l'udienza di rinvio del 3 ottobre 2002; nel corso di tale udienza, quindi, presenti i testi indicati dalle parti, si procedeva all'assunzione della testimonianza dei testi a difesa (…………………………..) e di parte opposta (…………………), con rinvio dell'udienza al 5 novembre 2002 per consentire l'acquisizione del corpo di reato presso la cancelleria di questo Tribunale; all'udienza del 5 novembre 2002, infine, visionato il corpo di reato, venivano precisate le conclusioni e discussa la causa; il giudice, infine, dava lettura del dispositivo riservandosi la motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Risulta, infatti, dagli atti che con verbale del 25 luglio 2000, notificato all'opponente in data 4 agosto 2000, personale del Comando Stazione Forestale di Pavana elevava a carico del ricorrente verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo per violazione degli art.32 lett. q) legge Reg. Toscana n.3/1994 e 58 lett. q) legge cit., in particolare per essere stato trovato il ricorrente, nel corso di attività di PG, di 5 lacci metallici dallo stesso realizzati.

Non essendo intervenuto il pagamento della somma determinata, la Provincia di Pistoia emetteva nei confronti dello XXXXXXXXXXXXXXXX ordinanza - ingiunzione n.721 del 19 marzo 2002 per la somma complessiva di € 108,16.

Proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione lo XXXXXXXXXXXXXXXX, per i seguenti motivi:

Violazione di legge (omessa contestazione immediata al trasgressore della violazione);

Violazione di legge (indicazione poco chiara e precisa dell'A.G. cui proporre ricorso: art.18 legge n.689/81);

Violazione di legge (principio di specialità: art.9 legge n.689/81);

Eccesso di potere (sotto il profilo del travisamento del fatto, poiché i lacci sequestrati sarebbero serviti solo per legare l'armatura dei manufatti in cemento che il medesimo stava costruendo nella sua proprietà).

All'udienza del 5 novembre 2002, presenti le parti, le stesse rassegnavano le proprie conclusioni insistendo nella richiesta il ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso il delegato dell'Autorità opposta.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Quanto al primo motivo di ricorso, l'art.14 legge n.689/81 prevede che "la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente", stabilendo, al co.2 che "se non è avvenuta la contestazione immediata….gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…". Risulta dagli atti che la notifica del verbale di accertamento è stata tempestivamente eseguita in data 4 agosto 2000, ossia nel termine di gg.90 dall'accertamento della violazione (25 luglio 2002, quindi dieci giorni dopo). Quanto alla omessa contestazione immediata, la stessa non determina alcuna nullità del provvedimento conseguente (ordinanza - ingiunzione) oggetto di opposizione, salvo che la notifica del verbale di accertamento non sia avvenuta nel termine di gg.90 dalla data dell'accertamento. Tale termine comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, attesochè l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima: ne consegue, quindi, l'infondatezza del primo motivo di ricorso (v., in termini: CASS.CIV., sez. 1, sent. 5904 del 2 luglio 1997, Corpo Reg. le Miniere Reg. Sicilia c/ Rizzo, RV 505642).

Quanto al secondo motivo di ricorso, l'art.18 della legge n.689/81, nel dettare la disciplina in materia di ordinanza - ingiunzione, non prevede che tale atto amministrativo debba contenere espressamente le indicazioni sulle modalità dell'impugnazione. Si applica, pertanto, la disciplina generale in materia, prevista dalla legge n.241/1990. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative, la mancata indicazione nell'ordinanza-ingiunzione del termine previsto a pena di decadenza per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa - indicazioni prescritte dall'art. 3, 4º comma, l. n. 241 del 1990 - integra una mera irregolarità, il cui unico effetto è quello di impedire il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di cui all'art. 22 l. n. 689 del 1981 (sul punto: Cass.Civ, sez. I, 13-09-1997, sent. 9080, Tango c/ Com. Nichelino). Nel caso in esame, l'indicazione generica dell'A.G. competente a conoscere dell'opposizione nel "giudice di Pistoia", ha determinato una mera irregolarità dell'atto amministrativo, avendo infatti tempestivamente proposto opposizione il ricorrente davanti all'A.G. competente ex art. 22-bis co.2 legge n.689/81, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa. Anche il secondo motivo di ricorso deve e dichiararsi infondato.

Quanto al terzo motivo di ricorso, l'art.9 legge n.689/81, nell'enunciare il c.d. principio di specialità, stabilisce al co.2 che "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali". Nel caso in esame, la difesa del ricorrente contesta la violazione dell'art.9 legge n.689/81 in quanto la violazione accertata ed oggetto di contestazione risulta prevista dall'art.21 co.1 lett. z) della legge 11 febbraio 1992 n.157 che, in particolare, fa divieto di "produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica". Il fatto contemplato dalla norma citata, a giudizio della difesa, sarebbe lo stesso previsto e sanzionato amministrativamente dall'art. 32 lett. q) della legge reg. Toscana 12 gennaio 1994 n.3 ("Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Modifiche ed integrazioni. Ecologia"). Sul punto, osserva il giudice, non può ritenersi accoglibile la prospettazione della Provincia di Pistoia che escluderebbe la identità del fatto facendo leva sulla circostanza che l'art.32 lett. q) della predetta legge reg. Toscana prevede, quale divieto accessorio ed ulteriore, quello della "cattura" (la norma vieta di: "produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica"). E' indubbio, nel caso di specie, che il fatto previsto dalla legge regionale Toscana è lo stesso di quello contemplato dall'art.21 co.1 lett. z) della legge n.157/1992, legge di cui la legge Reg. Toscana costituisce espresso recepimento. Non sussiste, tuttavia, la prospettata violazione del principio di specialità contemplato dall'art.9 legge n.689/81, che necessita, in particolare, non solo della identità del fatto, ma anche dell'ulteriore condizione che tale fatto sia punito da due diverse disposizioni di legge, una legge che preveda una sanzione penale ed un'altra legge che preveda una sanzione amministrativa.

Difetta, nel caso in esame, tale seconda condizione.

Il fatto contemplato da ambedue le disposizioni precettive imponenti un divieto, infatti, è sanzionato solo amministrativamente dall'art. 58 lett. q) della legge reg. Toscana n.3/1994. A fronte della previsione normativa dell'art.21 co.1 lett. z), la legge n.157/1992, infatti, non contempla alcuna disposizione sanzionatoria.

L'art.30 della legge n.157/1992, infatti, nel prevedere le sanzioni penali, non contempla tra la fattispecie quella dell'art.21 co.1 lett. z). Trova, quindi, applicazione la sanzione amministrativa dell'art.58 lett. q) della legge reg. Toscana n.3/1994, sanzione prevista "per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo". Nessun concorso apparente di norme, sotto il profilo sanzionatorio, vi è nel caso in esame, con conseguente non applicabilità dell'art.9 legge n.689/81. Anche questo terzo motivo di ricorso deve, quindi, dichiararsi infondato.

Quanto all'ultimo motivo di ricorso, attinente a profili di merito, l'ampia istruttoria svoltasi con l'audizione dei testi indotti dalla difesa e dalla autorità opposta ha consentito, soprattutto a seguito della verifica del corpo di reato oggetto di sequestro nell'ambito del proc.pen. 2626/2000 r.g.n.r. originato dall'attività di PG svoltasi a seguito del sopralluogo nella proprietà dello XXXXXXXXXXXXXXXX in data 25 luglio 2000, di chiarire in maniera inequivoca che la detenzione dei lacci in questione non era finalizzata ad attività lecite (ossia legare l'armatura dei manufatti in cemento che lo XXXXXXXXXXXXXXXX stava costruendo nella sua proprietà), quanto, piuttosto, finalizzata all'illecita cattura della fauna selvatica. Le caratteristiche dei lacci in sequestro, appositamente visionati in sede istruttoria e descritti con precisione dal teste …………………….., in quanto muniti di apposito nodo per favorire la cattura degli animali e, almeno alcuni, presentanti anche tracce di materiale organico riportabile inequivocamente ad animali (peli: v. verbale udienza 5 novembre 2002), consentono di ritenere senza alcun dubbio che l'unica finalità della detenzione fosse quella di supporto ala cattura di animali, oggetto di specifico divieto in base al combinato disposto degli artt. 32 lett. q) e 58 lett. q) legge Reg. Toscana 12 gennaio 1994 n.3. Le dichiarazioni rese dai testimoni indotti dalla difesa (………………………..), a seguito della verifica del corpo di reato eseguita in udienza, in quanto sospette di falsità, necessitano di un più approfondito vaglio da parte della competente Autorità giudiziaria, essendo questo giudice obbligato alla segnalazione alla Procura della Repubblica in sede a norma dell'art. 331 co.4 c.p.p. Si provvederà, quindi, separatamente a notiziare il PM in sede per quanto di ulteriore competenza.

Anche tale ultimo motivo di ricorso deve, quindi, dichiararsi infondato con conseguente rigetto del ricorso.

Quanto alle spese, non avendo sostenuto l'Amministrazione provinciale spese legali esterne per la difesa tecnica essendosi avvalsa di un legale del servizio interno, può adottarsi il provvedimento di compensazione.

P.Q.M.

Il Giudice,

visto l’art.23 legge n.689/81

rigetta

l’opposizione.

Spese compensate.

Pistoia 5.11.2002

Il Giudice

(dott.A.Scarcella)

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