Applicabilità di misure cautelari in presenza di clausole vessatorie
Contestualmente alla sottoscrizione di una proposta di acquisto del “diritto di esclusivo di occupazione a godimento turnario” per sei giorni di ciascun anno solare, relativamente ad un appartamento posto in un immobile a destinazione turistica, al promittente acquirente viene notificata l’accettazione della proposta, cosicché si ha l’immediato perfezionamento del contratto in questione.
Nel modulo prestampato, oltre alla irrevocabilità della proposta per sessanta giorni, al promittente acquirente viene fatta sottoscrivere una ulteriore clausola con la quale si riconosce che il “contratto” sottoscritto è escluso sia dalla disciplina del diritto al recesso prevista dal D.Lvo 50/1992 sia da quella prevista dal D.Lvo. 427/98 per i contratti di acquisto di diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili.
Il G.I., nell’accogliere la richiesta del ricorrente di sequestro giudiziario di assegni rilasciati in acconto sul maggior prezzo concordato, ha applicato la disciplina prevista dagli artt. 1469 bis e ter c.c., in quanto, pur in presenza di una proposta di acquisto, sottoscritta dal ricorrente su modulo predisposto dalla venditrice, ha ritenuto che, in realtà, questi abbia accettato una proposta altrui.
La ratio di tale disciplina, introdotta dalla L. 52/96, in attuazione della Direttiva Cee 93/13 del 15.4.1993, è quella di garantire il giusto equilibrio tra le posizioni contrattuali a fronte di possibili abusi provenienti dalla parte contrattualmente più forte.
La giurisprudenza appare costante nel ritenere vessatorie le clausole che “determino … a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, rendendo il professionista unico arbitro della formazione o del permanere del vincolo negoziale, e comportando un particolare aggravio della responsabilità della controparte. il criterio generale utilizzato dal legislatore … è il principio della buona fede oggettiva, nozione di fondo dell’ordinamento giuridico, attinente proprio all’equilibrio dei contrapposti interessi in gioco, tenuto conto della forza di ciascuna delle parti in causa e delle circostanze concrete che accompagnano la conclusione dei contratti” (vedi ord. Pretura Enna, 3.2.1999; vedi anche, per situazione simili, Cass. n. 5.286 del 22.4.2000; Cass. n. 13.339 del 29.11.1999; Corte di Appello di Milano, sent. 6.8.1999 e Trib. di Torino, sent. 7.6.1999; vedi, poi, Trib. di Roma, 24.11.1997, in Resp. Civ. e prev. 1998, pag. 711).
Appare, poi, ulteriormente condivisibile la affermazione del G.I. che debba essere a carico del professionista l’onere di dimostrare che il compratore abbia avuto la possibilità di negoziare – ed eventualmente modificare – le condizioni del contratto, anche se poi, in concreto, non sia avvenuta alcuna modifica (vedi Giudice di Pace Strambino, 26.6.1997, in Giur. di merito 1998, pag. 951).
Da notare, infine, che in conformità ai principi sanciti dalla Direttiva 93/13/Cee, la norma applicata ha previsto un elenco di clausole, che appare, però, non tassativo ed è integrabile dal Giudice a seconda del caso concreto.
Avv. Franco Ballati
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE DISTACCATA DI MONSUMMANO TERME
IL GIUDICE
a scioglimento della riserva che precede;
letti gli atti e documenti di causa;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 4328 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell’anno 2000, e vertente
TRA
A.S. (Avv. C.)
ricorrente
E
T.S.
resistente contumace
RILEVATO
che il ricorrente S.A. ha sottoscritto una proposta di acquisto del “diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante a godimento turnario”, per sei giorni per ciascun anno solare, relativo ad appartamento in struttura immobiliare a destinazione turistica appartenente al “Compass Club”, nelle località spagnole di Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife;
che detta offerta - sottoposta all’A. da un rappresentante della società T.S. S.L. (di seguito, T.S.), ed indirizzata alla A.I. Ltd. con sede in Nassau (Bahamas) - è redatta su modulo prestampato, recante il logo delle stesse T.S. e A. Ltd.;
che, peraltro, l’accettazione della A. Ltd. è stata notificata a mani dell’A. - da parte del medesimo rappresentante della T.S. - contestualmente alla sottoscrizione della offerta di acquisto, in modo tale da dare luogo all’immediato perfezionamento del contratto;
che, sempre contestualmente alla stipula, l’A. ha inoltrato una richiesta di finanziamento ad una terza società per l’importo di lire 16.300.000, rilasciando a titolo di anticipo due assegni bancari per lire 1.150.000 ciascuno, dei quali uno postdatato al 30 maggio 2000;
che la proposta sottoscritta dal ricorrente è espressamente dichiarata irrevocabile per il termine di sessanta giorni, alle condizioni riportate sul retro del formulario prestampato, condizioni inerenti la disciplina delle conseguenze della mancata accettazione, nonché - almeno in parte - la stessa disciplina dello stipulando contratto (per quanto attiene, ad es., all’inadempimento dello stesso ed al recesso);
che, inoltre, con ulteriore clausola prestampata in calce alle suddette condizioni, il proponente dà atto di essere stato edotto che tanto la proposta, quanto il futuro contratto, sono esclusi dall’applicazione della disciplina del diritto di recesso prevista dal D. LGS. 50/92 sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ed anche da quella di cui al D. LGS. 427/98, relativo alla tutela dell’acquirente nei contratti di acquisto di diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili;
che le singolari modalità di perfezionamento del negozio (sottoscrizione da parte dell’A. di una proposta di acquisto su modulo predisposto dalla venditrice, e contestuale notifica dell’accettazione da parte di quest’ultima, con conseguente immediata conclusione del contratto) inducono a ritenere verosimile che, pur risultando il ricorrente sottoscrittore di una proposta di acquisto, in realtà egli abbia accettato la proposta altrui, e che pertanto si verta in ipotesi di contratto concluso tra consumatore e professionista, non ostando a tale conclusione la circostanza che, formalmente, la proposta provenga dallo stesso consumatore;
che, conseguentemente, nella fattispecie deve ritenersi applicabile - e ciò a prescindere da ogni considerazione in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi del citato D. LGS. 427/98, invocato dal ricorrente - la disciplina di cui agli artt. 1469-bis e segg. cod. civ., con particolare riferimento all’art. 1469-ter co. 5, secondo cui, nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore;
che pertanto, essendo inequivocabile la provenienza del modulo sottoscritto dall’A. dalle società intermediaria e venditrice, incombe su di esse la prova dell’avvenuta contrattazione sia di quelle clausole contrattuali la cui operatività è subordinata all’accettazione, sia di quelle clausole che non hanno carattere contrattuale, ma che attestano il corretto svolgimento delle trattative contrattuali e l’avvenuto adempimento dell’onere di informazione gravante sul venditore, con riguardo alla stipulazione di un negozio sottratto alle peculiari tutele predisposte dalle legge in favore della parte presumibilmente più debole;
che gli effetti evidentemente preclusivi, per il consumatore, della sottoscrizione di dichiarazioni siffatte consentono di applicare anche alle clausole non strettamente contrattuali, ma comunque impegnative per l’aderente, la medesima disciplina prevista per le clausole tipicamente contrattuali (se non in via diretta, quantomeno con uso dell’interpretazione estensiva), qualora esse siano state unilateralmente predisposte dal professionista;
che la richiesta cautelare - salva la verifica, in sede di merito, della effettiva natura dei rapporti, non chiari, tra T.S. ed A. Ltd. - deve ritenersi dal ricorrente rivolta nei confronti del prenditore dell’assegno di cui si chiede il sequestro, e cioè della T.S. S.L., rappresentante della venditrice e da questa delegata all’incasso, nonché destinataria della notificazione del ricorso;
che, trattandosi di rapporto tra emittente e diretto prenditore dell’assegno, il richiesto provvedimento di sequestro giudiziario può ritenersi ammissibile;
che infine, in attesa della instaurazione del giudizio di merito, le rilevate circostanze di fatto rendono opportuna la temporanea custodia dell’assegno in questione, per la possibilità che si determinino, nelle more, situazioni tali da pregiudicare il diritto del ricorrente alla restituzione del titolo, il quale potrebbe essere posto all’incasso in tempi brevissimi (alla data del 30 maggio 2000);
che sussistono pertanto i presupposti per concedersi la tutela cautelare richiesta, ed autorizzarsi il sequestro giudiziario dell’assegno, da custodirsi presso la Cancelleria di questa sezione distaccata del Tribunale di Pistoia;
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso proposto da S.A. nei confronti della T.S. S.L., dispone il sequestro giudiziario dell’assegno bancario n. 25036720 tratto sulla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, c/c n. ..../.., recante la data del 30 maggio 2000;
dispone altresì che il titolo sia custodito presso la Cancelleria del Tribunale di Pistoia - sezione distaccata di Monsummano Terme;
fissa in trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, il termine per l’inizio della causa di merito, all’esito della quale saranno liquidate le spese.
Si comunichi.
Monsummano Terme, 25 maggio 2000
Il Giudice
dott. Pierpaolo Grauso