Correzione della sentenza relativamente alla statuizione delle spese del procedimento
Prevede l’art. 287 c.p.c. che: “Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo”.
Nella fattispecie all’esame del G.I. è stato richiesto al Tribunale la correzione della sentenza sul punto relativo alle spese del procedimento, sul presupposto che la relativa liquidazione era avvenuta sulla base della sola notula integrativa depositata con la memoria di replica, senza tener conto (anche) della notula depositata con la comparsa conclusionale.
E’ pacifico che la mancata statuizione sulle spese integra una omissione di pronuncia (vedi ord. C.C. 8.1.1979, n. 4); così come è stato ritenuto oggetto di correzione l’omessa liquidazione delle spese (Cass. Civ., 17.5.1974, n. 440); o l’inesatta applicazione di una tariffa forense (Cass Civ., 18.10.1978, n. 4675).
Del resto, la sentenza della S.C.C., sez. II, del 23.11.1999, n. 12982, citata dal Giudice nella ordinanza che si commenta, così aveva espressamente statuito (confermando precedenti pronunce):
“In materia di spese giudiziali, il ricorso per cassazione può investire solo gli errori della pronuncia che si risolvano in un vizio logico di motivazione o nella violazione di una norma giuridica, non già in quelli consistenti in una mera svista del giudice che abbia determinato la mancata o inesatta estrinsecazione del giudizio effettivamente compiuto, desumibile dal contesto della pronuncia. In tal caso la parte interessata deve infatti avvalersi della procedura di correzione degli errori materiali ex art.287 c.p.c.” (vedi anche Cass. 5.6.1966, n. 5266; Cass. 3.11.1978, n. 4993; Cass. 6.12.1975, n. 4053).
Dunque, il principio giuridico enunciato dal G.I. nella ordinanza che si commenta appare condivisibile e del tutto legittimo.
Franco Ballati
IL GIUDICE
a scioglimento della riserva che precede;
letti gli atti e documenti di causa;
RILEVATO
-che la difesa del Comune di.... ha presentato istanza per la correzione di errore materiale della sentenza n. 36 del 18 aprile 2000, chiedendo precisamente la correzione del capo relativo alle spese del procedimento, sul presupposto che la relativa liquidazione sarebbe stata effettuata sulla base della sola notula integrativa depositata in una con la memoria di replica, e non anche della notula preventivamente allegata dalla parte alla comparsa conclusionale;
-che il M. ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto;
-che, in materia di spese giudiziali, gli errori del giudice consistenti in una mera svista, che abbia determinato la mancata o inesatta estrinsecazione del giudizio effettivamente compiuto, desumibile dal contesto della pronuncia, debbono ritenersi emendabili mediante il ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali, come di recente affermato dalla Suprema Corte in fattispecie nella quale il giudice non aveva esaminato la notula nella sua interezza (cfr. Cass. 23 novembre 1999, n. 12982; ma si veda anche Cass. 5 giugno 1996, n.5266);
-che il pur consolidato orientamento invocato dal resistente, secondo cui la omessa liquidazione delle spese non può essere corretta con la procedura in questione, poiché la sentenza non sarebbe affetta da una mera mancanza di documentazione della volontà del giudice, implicitamente desumibile, ma dalla mancanza di un giudizio sulla attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa (emendabile soltanto a seguito di gravame), si riferisce alla differente ipotesi della integrale omissione del giudizio sulle spese di lite, mentre nel caso in esame tale giudizio è ben presente - come si evince chiaramente dalla sentenza, la quale non contiene statuizioni limitative della condanna dell’attore soccombente alla rifusione delle spese - ma soltanto risulta materialmente viziato dal mancato esame della notula allegata alla comparsa conclusionale;
-che l’istante non ha tuttavia provveduto alla restituzione del fascicolo di parte e dei documenti ivi contenuti, tra cui la nota spese, la cui acquisizione è indispensabile per procedere alla correzione della sentenza;
P.Q.M.
invita il comune ricorrente a produrre il fascicolo di parte, contenente la notula depositata in data 1 dicembre 2000 unitamente alla comparsa conclusionale;
rinvia per l’incombente all’udienza del 26 giugno 2002, ore 9.30.
Si comunichi.
Monsummano Terme, l’8 marzo 2002
Il Giudice
dott. Pierpaolo Grauso