Opposizione avverso notifica cartelle esattoriali
(Sentenza 911/2008 del Tribunale di Pistoia)
[Dott. Niccolò Calvani]
di Franco Ballati
Nel giudizio, conclusosi con la sentenza che si commenta, è stata proposta opposizione avverso quattro cartelle esattoriali ed è stata richiesta la declaratoria di inefficacia dei titoli esecutivi (le cartelle esattoriali), nonché l'insussistenza del diritto a procedere ed esecuzione forzata.
Con l'atto di citazione l'attrice deduceva l'intervenuta prescrizione del credito, la decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo, e la tardiva notificazione oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973.
La convenuta ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 602/73, in quanto contro le esecuzioni esattoriali sarebbero ammesse solo le opposizioni concernenti la pignorabilità dei beni.
Il Tribunale di Pistoia accoglie tale tesi, rilevando che, in ipotesi, sarebbe ammissibile una opposizione all'esecuzione solo ove si facciano valere fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o la mancanza di un titolo che legittima l'iscrizione a ruolo.
Da tale considerazione deriva la inammissibilità della proposta opposizione, non avendo ad oggetto una delle ipotesi prospettate.
Il contribuente avrebbe potuto impugnare sia i ruoli che le cartelle di pagamento o davanti alla Commissione Tributaria, entro 60 gg. dalla notifica delle cartelle (ex. art. 19 d.lgvo 546/92), oppure avanti al Giudice del Lavoro nel termine di gg. 40 dalla notifica, se si sia in presenza di crediti di enti previdenziali (art. 24 d.lgvo 46/99).
Si rinviene in senso contrario, una sentenza del Giudice di Pace di Roma del 18.3.2004 che ha così statuito:
''I limiti alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, previsti dall'art. 57 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dall'art 16 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) devono intendersi, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, riferiti alle sole opposizioni alle esecuzioni già iniziate. Ne consegue che, non costituendo il fermo amministrativo di autoveicolo atto dell'esecuzione (la quale inizia col pignoramento), l'art. 57 cit. non osta all'opposizione, ex art. 615 c.p.c., al suddetto provvedimento di fermo''.
Sul punto la Cassazione, con sentenza 26.3.2004 n. 6119 ha precisato:
''In relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi della l. 24 novembre 1981 n. 689, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Ciascuno di tali rimedi è, poi, soggetto al regime suo proprio quanto ai mezzi di impugnazione della relativa decisione: ricorso per cassazione quanto al primo e al terzo rimedio; appello quanto al secondo''.