Inammissibilità della domanda risarcitoria ex. art. 2043 c.c. in presenza di sentenza in giudicato del TAR
(Sentenza 838/2008 del Tribunale di Pistoia)
[Dott. Daniela Garufi]
di Franco Ballati
La sentenza che si commenta appare rilevante per le numerose questioni di natura giuridica sottoposte alla attenzione del Tribunale.
La fattispecie.
La società attrice, assieme alla società convenuta, partecipa ad un bando pubblico per l'attribuzione delle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive nel Comune di Agliana.
La società convenuta si classifica prima; la società attrice seonda.
Poiché nei termini la convenuta non aveva proceduto, rispetto a quanto previsto nella concessione, all'apertura dell'agenzia (con alcuni mesi di ritardo) la società attrice diffidava il CONI ad adottare idonei provvedimenti (decadenza o revoca della concessione).
Proposto ricorso al TAR della Toscana, questo, con sentenza passata in giudicato, dichiarava la inammissibilità del ricorso perché la ricorrente (società attrice) non aveva
impugnato, a suo tempo, l'esito della procedura di gara, con l'aggiudicazione da parte del CONI della concessione, con la conseguenza che la mancata impugnazione rendeva inoppugnabile la concessione e conseguentemente inammissibile il successivo ricorso al TAR.
Ora l'azione promossa in sede civile tende a far accertare l'illiceità (ex. art. 2043 o 2598 n. 3 c.c.) od illegittimità di comportamenti legati o consequenziali a presunti illegittimi atti amministrativi, sui quali peraltro vi è già stata sentenza, passata in giudicato, dal (competente) giudice amministrativo.
Ma gli atti amministrativi sono inoppugnabili ed insindacabili dal giudice ordinario.
Come statuito dalla Corte di cassazione (n. 6534 del 13.3.2008), la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo sia quando sia invocata la tutela di annullamento sia quando sia invocata la tutela risarcitoria.
Al di la del merito e della dichiarata infondatezza del preteso diritto, la domanda attrice appare inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto presuppone un giudizio di legittimità sugli atti amministrativi del CONI, sui quali le società attrice ha fatto decorrere il termine decadenziale di impugnazione del provvedimento amministrativo, divenuto così definitivo.