Improponibile il ricorso ex art. 710 c.p.c. prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi
(Sentenza 6.11-13.11.2008 del Tribunale di Pistoia)
[Dott. N. Calvani, Dott. A. Ghelardini, Dott.ssa L. Bonelli]
di Franco Ballati
L'art. 710 c.p.c. dispone che ''le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione''.
Il Tribunale ha dichiarato improponibile il ricorso presentato da uno dei coniugi, in quanto presentato prima che la sentenza di separazione dei coniugi fosse passata in giudicato (nel caso di specie, perché, già depositata da mesi, non era stata notificata all'altra parte).
La decisione appare sicuramente corretta.
Infatti, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione (giudiziale) dei coniugi può essere domandata solo dopo il passaggio in giudicato di tale pronuncia: ''tale evento costituisce così un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione dell'azione, cosicché la sua sussistenza deve essere accertata con riferimento al momento della domanda, senza che assuma rilievo l'eventuale sopravvenienza nel corso del processo'' (Cass. Sez. Unite, 27.7.1993, n. 8389; Cass. 22.4.2002, n. 5861).
Il provvedimento emanato dal Tribunale ha la forma di decreto motivato, avverso il quale è ammesso il reclamo alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 739 co, 1, c.p.c.
Sulla competenza territoriale si è precisato che se la domanda di modifica concerne l'assegno di mantenimento la competenza per territorio spetta al Giudice del luogo da individuare secondo le regole del foro generale (art. 18 c.p.c.) o secondo le regole del foro facoltativo delle obbligazioni (art. 20 c.p.c.). In quest'ultimo caso il luogo in cui è stata pronunciata la separazione giudiziale, ovvero è avvenuta la omologazione di quella consensuale (Cass. 22.3.2001, n. 4099; Cass. 16.1.91, n. 381).
Se invece la domanda di modifica ha per oggetto le disposizioni relative al diritto di visita o di permanenza con i figli del genitore non affidatario, la competenza va determinata ai sensi del solo art. 18 c.p.c
La competenza per territorio per i Giudici di revisione delle condizioni di separazione deve ritenersi inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, al quale, ove si controverta circa la modificazione dei provvedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e/o il mantenimento dei figli, è ritenuto obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero (C. Cost. 9.11.1992, n. 416).
Da aggiungere che il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il decreto decorre dalla notificazione del provvedimento eseguita su istanza di parte (Cass. 16.4.2003, n. 6011) e non dalla comunicazione del Cancelliere.