Modifica delle condizioni del divorzio
(Ordinanza 9.10/20.10.2008 del Tribunale di Pistoia)
[Dott.ssa Carla Carnesecchi, Dott. Niccolò Calvani, Dott.ssa Daniela Gaufi]
di Franco Ballati
L'art. 9 della L. 1.12.1970, n. 898 (così come modificato dall'art. 13 della L. 6.3.1987, n. 74) statuisce che qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni relative alle misure dei contributi da corrispondersi ai sensi degli art. 5 e 6.
Posto che l'apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti, onde inferirne l'esistenza dei ''giustificati motivi'' richiesti dalla norma, va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno divorzile - rivolto ad assicurare, in ogni tempo, la disponibilità di quanto necessario al godimento di un tenore di vita adeguato alla pregressa posizione economico-sociale dell'ex coniuge sulla base di una valutazione comparativa della rispettiva situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato - ''fatti sopravvenuti'' potranno legittimamente dirsi i mutamenti delle condizioni patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, attesane la potenziale idoneità a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico accertato al momento della pronuncia di divorzio (Cass. civ. sez. I, 25 agosto 1998, n. 8426). Inoltre, in tema di assegno di separazione o di divorzio, il nostro ordinamento consente in ogni tempo all'avente diritto o all'obbligato di avvalersi della tutela offerta dal procedimento di revisione per porre rimedio alla pretesa discordanza tra la situazione reale successiva e le previsioni iniziali, cosicché ogni determinazione giudiziale costituisce un giudicato rebus sic stantibus ed ammette modificazioni in caso di comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia (Cass. civ. sez. I, 26 febbraio 1988, n. 2043).
Correttamente, il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che nessun ''giustificato motivo'' fosse stato addotto dal ricorrente per giustificare una modifica delle disposizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Firenze, ritenendo che tutti gli elementi, posti a fondamento della richiesta, fossero già stati dedotti ed esaminati nel corso del giudizio di divorzio e che nessuna sostanziale modifica nella condizione economica delle parti fosse intervenuta in epoca successiva alla emissione della pronuncia definitiva e conclusiva del predetto giudizio (vedi Cass. n. 21294 del 10.10.2007).
I motivi sopravvenuti che giustificano la revisione dell'assegno di divorzio possono consistere anche in mutamenti delle condizioni economiche e dei redditi dell'uno, o dell'altro, o di entrambi i coniugi, da valutare comparativamente al fine di stabilire se detti mutamenti abbiano determinato l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive situazioni economiche (Cass. 24.3.1994, n. 2873).
Recentemente, con sentenza n. 1595/2008, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi già affermati in precedenza, accogliendo parzialmente il ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda di modifica delle condizioni del divorzio, sulla base, prospettata dal ricorrente, dell'esistenza di un nuovo lavoro dell'ex moglie, che ne aumentava il reddito e del fatto che l'ex marito aveva una nuova famiglia e doveva provvedere al sostentamento della stessa.
La Corte di Appello non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che il ricorrente era diventato padre di un altro figlio, nato dalla nuova relazione e che, di conseguenza, dovendo provvedere al mantenimento anche del nuovo figlio, si era ridotta la sua capacità economica.
Tale considerazione che la Corte erroneamente non ha valutato, sia pure relativa ad un fatto dedotto dal ricorrente in sede di reclamo, era rilevante sotto un duplice ordine di motivi, sostanziali e processuali.
Sostanziali, perché i sopravvenuti, giustificati motivi a sostegno della richiesta di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio possono riguardare anche i nuovi oneri familiari dell'obbligato, derivanti dalla nascita di un figlio, generato dalla successiva unione, sempre che detta insorgenza, considerate tutte le circostanze del caso concreto, abbia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale dell'obbligato stesso, apprezzato all'esito di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti. In ogni caso, a tal fine occorre tenere conto del fatto che, per un verso, il nuovo dovere di mantenimento dell'obbligato va valutato anche alla stregua delle potenzialità economiche della nuova famiglia in cui il bambino è stato generato, e quindi avendo riguardo pure alla condizione dell'altro genitore. Là dove, poi, venga in gioco la misura dell'assegno di mantenimento per i figli, il nuovo impegno familiare non può costituire ragione per un allentamento delle responsabilità genitoriali verso costoro, in quanto la soddisfazione dei diritti economici dei figli non può essere deteriore nella crisi della famiglia, rispetto a quanto avviene nella famiglia unita, sicché, ove il contributo di mantenimento originariamente fissato dal giudice del divorzio sia stato determinato in un importo adeguato alle necessità dei figli, ma inferiore all'esborso che la capacità economica dell'obbligato avrebbe consentito, la richiesta riduzione non può essere disposta, a meno che il contributo, così come in precedenza fissato, non trovi più capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso, apprezzata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner.
Processuali, perché non rileva che il mutamento addotto a giustificazione della richiesta sia intervenuto successivamente all'introduzione del giudizio di revisione e nel corso dello stesso e sia stato addotto per la prima volta in sede di reclamo. Difatti, la possibilità, espressamente prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 9, di revisione delle disposizioni in materia di divorzio relative alla misura dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6, della citata legge (a favore dell'ex coniuge o dei figli, rispettivamente), è basata sulla sopravvenienza di giustificati motivi, di talché deriva dallo stesso sistema la necessità di verificare, sino al momento della decisione del Giudice di merito, anche in sede di reclamo, se tali motivi siano o meno sopravvenuti.