Opposizione alla vendita di un immobile in una esecuzione esattoriale ex. d.p.r. 602/73. - Sospensione della vendita.
(Ordinanza 25/28.11.2008 del G.E. del Tribunale di Pistoia)
[Dott.ssa Virginia Mazzeo]
di Franco Ballati
L'ordinanza 25/28.11.2008 del G.E. del Tribunale di Pistoia che si commenta appare di particolare importanza per l'esistenza di una notevolissima sproporzione fra il prezzo di aggiudicazione (circa ottantamila euro) e quello ''giusto'', o corrente di mercato (settecentomila euro), come da relazione di stima prodotta con l'opposizione.
Equitalia GET S.p.A. e l'acquirente hanno eccepito che:
per assicurare la ''celere soddisfazione dei crediti tributari'' il d.p.r. 602/73 deroga la normativa codicistica, che assume ''valenza sussidiaria e residuale'';
nella materia l'intervento giurisdizionale sarebbe considerato ''assolutamente limitato'';
la determinazione del prezzo base del bene al primo incanto è ancorato, in via del tutto automatica, al c.d. valore catastale ed è quindi sottratta alla ''possibile valutazione soggettiva e discrezionale''.
Si conosce, sul punto, una sentenza di merito del Tribunale di Napoli del 22.11.2007.
Il G.E. ha correttamente fatto riferimento all'art. 586 c.p.c., in conformità a quanto statuito anche dalla Cassazione (sent. n. 9480 del 7.9.1999). secondo cui nell'espropriazione immobiliare esattoriale - disciplinata, per quanto non previsto dagli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, dalla normativa del codice di procedura civile, ex art. 45, terzo comma, di detto decreto - trova applicazione, non essendo derogato da tali disposizioni speciali, l'art. 586 cod. proc. civ. e, pertanto, l'effetto traslativo del diritto sul bene pignorato non si verifica nel momento del deposito, da parte dell'aggiudicatario, del prezzo in cancelleria ai sensi dell'art. 88 del decreto n. 602 del 1973, bensì da quello del (necessario e) successivo decreto di trasferimento a norma dell'art. 586 c.p.c., in modo nondimeno avulso dalla prerogativa al medesimo organo spettante di sospendere la vendita di cui all'incipit del co. 1 dell'art. 586 c.p.c.
Per quanto concerne la nozione di ''giusto prezzo'', la Cassazione, con sent. n. 6269 del 18.4.2003, ha statuito che essa è stata volutamente indicata dal legislatore come ''generica e priva di riferimenti a parametri precisi allo scopo di consentirne la adattabilità alla varietà delle ipotesi possibili, il giudice dell'esecuzione potrà avvalersi di elementi, anche indiziari, di natura la più varia, quali, ad esempio, i fatti notori, la, presentazione tardiva di offerte all'incanto, il deposito di offerte di aumento del sesto, le notizie e le informazioni dovunque e da chiunque attinte, i fatti nuovi e sopravvenuti alla stima del bene immobile oggetto della vendita all'incanto ... Inoltre, nonostante che la modifica all'art. 586 c.p.c. sia stata inserita nel più generale contesto degli scopi della legge n. 203 del 1991, la sospensione della vendita nel caso previsto suppone soltanto la valutazione di sproporzione, di cui innanzi si è detto, per il fatto oggettivo della notevole inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione, per cui la norma, che deve essere intesa come corrispondente anche alla esigenza di tutela dei creditori (procedenti ed intervenuti) ed all'interesse dello stesso debitore esecutato, non richiede la sussistenza, altresì, di reali o paventate interferenze illecite nella procedura''.
Quindi, il G.E., ritenuto che il prezzo del bene immobile venduto risulta ''notevolmente inferiore'' al valore reale di mercato, correttamente, ed in applicazione dei principi di legge sopra ricordati, ha sospeso la vendita dell'immobile al prezzo indicato nell'ambito della procedura esattoriale.