La convenzione arbitrale ed i diritti compromettibili
di Franco Ballati
1. I diritti compromettibili. Distinzione fra diritti disponibili e diritti indisponibili
La disciplina dell'arbitrato si trova alla fine del codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali; ma si tratta, in verità, non di un procedimento speciale, ma, invece, di un mezzo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria, in grado di consentire, alle parti, una tutela analoga a quella che si può ottenere davanti al giudice ordinario.
Si deve, preliminarmente, partire dalla distinzione fra diritti disponibili e diritti indisponibili.
Siamo in presenza di un diritto disponibile quando le parti possono, attraverso propri atti negoziali, costituire, regolare od estinguere la situazione sostanziale protetta (v. art. 1321 c.c.); con la conseguenza che, nell'ambito del processo, dato che gli atti negoziali delle parti sono efficaci e, quindi, vincolanti per il giudice, anche gli atti processuali dispositivi hanno lo stesso effetto vincolante.
Siamo in presenza, invece, di diritti indisponibili, quando le parti non hanno potere negoziale, e, quindi, non essendo i loro atti negoziali efficaci, non vincolano il giudice e neppure gli atti processuali dispositivi hanno efficacia nel processo.
La precedente disposizione dell'art. 806 c.p.c. escludeva, dalle controversie compromettibili, quelle “previste dagli art. 429 e 459 (ora 409 e 442), quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione”.
Dopo lunga discussione dottrinaria (e giurisprudenziale), e dopo essere pervenuti alla conclusione che, sulla base di tale formulazione, la regola, in materia, sarebbe stata la competenza del giudice ordinario, mentre la possibilità di deferire controversie agli arbitri rimaneva l'eccezione, con la nuova formulazione dell'art. 806 c.p.c., che si trascrive, sembra di poter affermare che la situazione si è rovesciata, nel senso che l'arbitrabilità è diventata, ora, la regola e la non arbitrabilità, quando si è in presenza di diritti indisponibili, è considerata come l’eccezione.
Statuisce infatti l'attuale art. 806 c.p.c., con le modifiche apportate, che: “le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò è previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”.
Devono ritenersi controversie relative a diritti indisponibili:
- le questioni che richiedono l'intervento del pubblico ministero, laddove questi agisce o interviene per tutelare interessi di ordine generale;
- materie riservate alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (decreti ingiuntivi, esecuzioni, convalide di sfratti o licenze, procedure concorsuali ...);
- le controversie in cui la libertà delle parti è limitata da norme di ordine pubblico o poste a tutela dell'interesse collettivo o di terzi (Cass. 6.7.2000, n. 9022);
- le controversie che esorbitano dalla giurisdizione del giudice ordinario, per essere la materia deferita al giudice amministrativo (dopo la legge 21.7.2000 n. 105 si ritiene che possano essere deferite ad arbitri anche le controversie in tema di diritti soggettivi che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo);
- le controversie di lavoro (salvo quanto previsto dall'art. 412-ter c.p.c., in materia di arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi di lavoro);
- le questioni relative alla falsità di documenti (vedi la querela di falso, trattandosi di questioni attinenti all'azione penale); le controversie che riguardano questioni di stato, e cioè le cause aventi ad oggetto la capacità legale, la cittadinanza, la filiazione, l'adozione ed i rapporti familiari in genere (il c.d. “status familiare”);
- le controversie aventi ad oggetto la separazione personale fra i coniugi; le domande di indebito arricchimento;
- i provvedimenti implicanti la forza pubblica (emanazione di provvedimenti cautelari, di natura possessoria, in quanto gli arbitri non possono adottare provvedimenti coercitivi);
- le controversie relative agli accordi patrimoniali tra i coniugi ed agli assegni alimentari ai figli.
Sono invece considerati compromettibili:
- le controversie relative a risarcimento danni o a restituzioni da reati (Cass. 26.1.1988, n. 664);
- le controversie in materia condominiale (Cass. 5.6.1984, n. 6406 – Cass. 10.1.1986, n. 73 – Cass. 29.1.1993, n. 1142), purché la clausola arbitrale sia contenuta nel regolamento condominiale, sia stato esso approvato all'unanimità (regolamento di origine interna) o accettato da tutti i condomini (regolamento di origine esterna o contrattuale), ma non le controversie relative alla proprietà esclusiva del singolo condomino (Cass. 15.4.1971, n. 1057);
- le impugnazioni di delibere assembleari (Cass. 19.9.1968, n. 2960);
- le controversie societarie (sia di cooperative che di capitali) relativamente ai diritti del singolo socio (ma non quelle che concernono interessi collettivi, non compromettibili (Cass. 12.9.2000, n. 12412)); in particolare si è deciso che sono controversie inerenti a diritti disponibili del socio la liquidazione di quota sociale, il recesso, i conferimenti del socio, la sua esclusione (Cass. 3.8.1988, n. 4814); - in proposito si è precisato che non sono compromettibili le impugnazioni delle delibere assembleari, quali l’approvazione del bilancio, aumento o riduzione del capitale sociale, la revoca per giusta causa, le deliberazioni che coinvolgono l'interesse della società o interessi collettivi (Cass. 18.2.1988, n. 1739);
- in materia di locazione di immobili urbani le controversie a cognizione ordinaria (Cass. 11.5.1999, n. 4652), ad eccezione delle controversie previste dagli art. 657 e 658 c.p.c. (procedimenti per convalida di sfratto, o di licenza), per i quali sussiste la competenza giudiziale ed inderogabile del Tribunale (Cass. 16.1.1991, n. 387) “limitatamente peraltro alla prima fase a cognizione sommaria” (Cass. 23.6.1995, n. 7127).
- Salvo quanto prevedeva l'art. 54 della L. 392/78, sulla nullità della clausola con la quale “le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone sono decise da arbitri”;
- le controversie in materia di opere pubbliche.
2. Distinzione fra compromesso e clausola compromissoria
Si è autorevolmente precisato che “con la denominazione di convenzione arbitrale si abbraccia convenzionalmente sia il compromesso che la clausola compromissoria” e si è altresì chiarito che l'elemento differenziatore del compromesso rispetto agli altri contratti aventi contenuto patrimoniale consiste nel fatto che mentre quest'ultimi hanno ad oggetto rapporti patrimoniali, il primo ha per oggetto, invece, il modo di definizione delle controversie.
La giurisprudenza prevalente qualifica il compromesso come un “contratto di diritto privato avente effetti processuali” (Cass. 13.12.1971, n. 3620).
Il legislatore, con la riforma del 2006, ha espressamente disciplinato il requisito essenziale della convenzione arbitrale; sia il compromesso (art. 807 c.p.c.) che la clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.) devono, a pena di nullità, essere fatti per iscritto. Forma scritta che, per giurisprudenza consolidata, deve ritenersi, richiesta “ad substantiam” e non “ad probatium”.
E per atto scritto deve intendersi non solo un contratto sottoscritto originariamente dalle parti, ma anche scritture separate, contrattuali o anche successive; vedi Cass. 23.2.1999, n. 1541:
“Il requisito della forma scritta ad substantiam, richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria, non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo, per converso, realizzarsi anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato al primo (nella specie, in forza di una convenzione stipulata in esecuzione di una delibera di giunta tra un comune ed un professionista, quest’ultimo aveva redatto il progetto affidatogli e, all'esito dell'inadempimento dell'ente ai propri obblighi di pagamento, aveva promosso procedimento arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nella convenzione medesima, che recava, peraltro, la sua sola firma, poiché soltanto successivamente il sindaco, con lettera raccomandata personalmente sottoscritta, gli aveva comunicato l'approvazione tutoria della delibera, invitandolo a consegnare al più presto l'elaborato previsto dalla convenzione; la Suprema Corte, nel ritenere l'inscindibile collegamento tra la lettera sottoscritta dal sindaco e la convenzione de qua, ha ritenuto legittima l'instaurazione del giudizio arbitrale, sancendo il principio di diritto di cui in massima)”.
Ne consegue la invalidità di convenzioni stipulate oralmente. Con la riforma del 2006 sono stati equiparati alla forma scritta anche i messaggi espressi per telegrafo o per telescrivente.
Poiché l'art. 807 c.p.c. precisa, al 2° co., che “la forma scritta si intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico, nel rispetto delle normative anche regolamentari concernenti la trasmissione e la ricezione di documenti teletrasmessi”, deve ritenersi che, ex L. 25/94, nella elencazione solo apparentemente tassativa, siano da ricomprendersi anche altre forme di telecomunicazione idonee alla conservazione del messaggio, quali la firma digitale e la posta elettronica certificata, anche perché provenienti da un ente certificatore (sulla identità ed autenticità di chi invia il messaggio nonché della data certa, nel rispetto appunto della normativa vigente).
Appare prevalente, in dottrina e giurisprudenza, l'opinione che la mancanza della forma scritta determini non solo la nullità ma addirittura la inesistenza della convenzione arbitrale (vedi Cass. 22.7.1976 n. 2896).
In conclusione: il compromesso presuppone una lite già sorta e le parti, mediante il compromesso, si accordano sul modo di dirimerla; la clausola compromissoria riguarda il caso della lite eventuale: la controversia non è ancora insorta ma se sorgesse le parti hanno già individuato il mezzo per risolverla.
La clausola compromissoria può essere specifica e non specifica; è specifica quando riguarda un solo aspetto od un elemento del contratto, che non considera nella sua totalità e complessività, essendo tale clausola vincolante solo per il caso in essa previsto; se tale clausola non è specifica, essa si intende stipulata per tutte le eventuali controversie riguardanti il contratto.
La clausola compromissoria deve contenere, quali elementi essenziali:
1)l'indicazione, sintetica ma esaustiva, del futuro ed eventuale oggetto del contendere;
2)l'indicazione del numero e delle modalità di nomina degli arbitri;
3)l''indicazione delle modalità della decisione (arbitrato rituale od irrituale); l'indicazione della sede dell'arbitrato.
Per essere valida, la clausola compromissoria deve rispondere a determinati requisiti.
a) capacità del soggetto stipulante
Possono compromettere le persone fisiche pienamente capaci, mentre in caso di capacità relativa (ad esempio, minore emancipato, o inabilitato) è necessaria l'assistenza di un curatore, completata dalla necessaria autorizzazione giudiziaria; se la clausola ha ad oggetto beni in comunione fra coniugi, si rende necessaria la partecipazione di entrambi alla stipula solo se il contratto principale eccede l'ordinaria amministrazione.
Per quanto concerne le persone giuridiche, con la recente riforma (art. 808 c.c., u.c.) si è previsto che possa sottoscrivere la clausola compromissoria il soggetto cui compete la stipula del contratto che la contiene (indipendentemente dalla titolarità dei poteri eccedenti l'ordinaria amministrazione).
b) necessità di forma scritta
Sul punto si rimanda a quanto già evidenziato in precedenza.
Da aggiungere, solo, che ove la clausola sia inserita in condizioni generali di contratto, ex art. 1341 e 1342 c.c., è necessaria l'approvazione specifica della clausola, in quanto tale clausola è inserita nel testo di un contratto predisposto da una sola delle parti, come tale “aperto solamente all'accettazione od al rifiuto dell'altro contraente”.
Inoltre, essendo la stessa una clausola contrattuale, può essere modificabile in ogni momento mediante accordo fra le parti (c.d. novazione contrattuale).
Da evidenziare, infine, la differenza fra i due possibili tipi di arbitrato: quello rituale (giudiziario) e quello irrituale (c.d. contrattuale).
Nell'arbitrato rituale gli arbitri devono decidere secondo le norme del codice di procedura civile e con il rito ivi previsto; il lodo arbitrale, assimilato ad una vera e propria sentenza, una volta depositato nella Cancelleria del Tribunale, può essere dichiarato esecutivo con decreto ed assumere, così, le vesti del titolo esecutivo.
Nell'arbitrato irrituale, o libero, che ha la forma, la sostanza e gli effetti di un patto contrattuale (art. 1372 c.c.), pur arrivando ad una soluzione di una controversia, la decisione degli arbitri costituisce un obbligo di natura contrattuale che, se non adempiuto, dovrà essere posto a base di un procedimento di ingiunzione e di una azione successiva in sede giudiziaria.
Concludendo, e riportandoci alla distinzione operata dalla Prof. Mariacarla Giorgetti (“La clausola compromissoria”), la distinzione fra “compromesso” e “clausola compromissoria”, può essere così sintetizzata:
- il compromesso (art. 806 c.p.c.) è un apposito contratto di diritto privato (ma con effetti soprattutto di diritto processuale), che devolve alla risoluzione tramite lodo arbitrale la singola, concreta controversia già insorta, indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno già azionata in un processo ordinario: prima sorge lacontroversia e poi le parti concordano nel farla decidere dall’arbitro.
Ai sensi dell’art. 806 c.p.c. le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne che nell’ipotesi in cui esse vertano su diritti di cui le parti non possono disporre. L’art. 807 c.p.c. disciplina la forma del compromesso e prevede che debba contenere, a pena di nullità, l’oggetto della controversia. La determinazione dell’oggetto della cognizione del giudizio arbitrale avviene, nella prassi, mediante la formulazione di quesiti, attività che si sostanzia nella proposizione, ad opera delle parti, delle questioni che gli arbitri sono chiamati ad esaminare e decidere.
In questa sede, le parti non chiedono alcunché agli arbitri – che saranno nominati in un momento successivo con la proposizione della domanda di arbitrato, momento dal quale il processo arbitrale potrà dirsi pendente – ma si limitano a individuare la controversia tra di loro insorta e che dovrà essere oggetto della cognizione arbitrale. La proposizione dei quesiti è requisito di validità del compromesso e in difetto di una sua specificazione è consentito alle parti di porvi rimedio successivamente mediante un atto sottoscritto dalle parti in cui sono specificatamente posti i quesiti agli arbitri.
- La clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.) è invece un patto accessorio ad un contratto con il quale le parti stabiliscono che le controversie che potranno nascere dal contratto medesimo saranno decise ad opera di privati, gli arbitri, attraverso una decisione che, nel nostro diritto positivo, viene denominata lodo arbitrale. Quindi la clausola compromissoria può riguardare solo controversie contrattuali, e viene stipulata prima che queste controversie sorgano.
- Quanto alla sua natura si è affermato che essa costituisce un contratto, ad effetti processuali, a sè stante, anche quando – come prevalentemente accade – è inserita nell’atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; né, data la loro autonoma funzione, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall’art. 808, co. 3, c.p.c., secondo cui la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce.
La clausola compromissoria contenuta in una proposta contrattuale può ritenersi operante anche se l’accettazione contiene modifiche riguardanti la sola parte sostanziale del contratto, perché la relativa causa di nullità del contratto (mancanza di accordo delle parti) non incide sulla validità della clausola compromissoria. A differenza di quel che accade per il compromesso, nella clausola compromissoria non è necessaria una previa determinazione formale dell’oggetto del giudizio che sta per essere devoluto alla cognizione arbitrale che dovrà, anzitutto, insorgere affinché la clausola compromissoria cominci a produrre la sua efficacia.
L’ambito dell’eventuale giudizio arbitrale non essendo ancora insorta alcuna controversia è necessariamente individuato in relazione al contratto cui la clausola accede. Il fatto che un impegno preventivo a percorrere la via arbitrale debba necessariamente riferirsi ad un contratto comporta l’inefficacia di eventuali accordi, volti a prevedere la decisione arbitrale di controversie non contrattuali, che non siano ancora sorte (ad es. controversie relative ad illeciti extracontrattuali: il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale).
3. Clausole arbitrali tipo
A conclusione di queste brevi note, si riportano, per tutti coloro che sono e dovrebbero essere interessati alla risoluzione delle controversie con mezzi alternativi alla giurisdizione ordinaria, alcuni modelli di clausole arbitrali (contrattuali) necessarie per addivenire a tale risoluzione; clausole che dovrebbero essere inserite nei rispettivi contratti.
A) CLAUSOLE COMPROMISSORIE GENERICHE
I) per arbitrato rituale
“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà deferita alla decisione, in via rituale, di
[SCEGLIERE UNA DELLE TRE IPOTESI]
a.1) un arbitro unico , che le parti, fin da ora, indicano nella persona del sig. ______________, residente in _______________, Via _______________, oppure, in caso di suo impedimento, o di non accettazione, nella persona del sig. ______________, residente in _______________, Via _______________;
a.2) di un arbitro unico, che verrà nominato congiuntamente dalle parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di __________, oppure da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di ____________, presso C.C.I.A.A. di _______________, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare;
a.3) di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati uno ciascuno dalle rispettive parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi, previo accordo, dagli altri due arbitri, o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Pistoia, oppure dalla Camera Arbitrale di ____________, presso C.C.I.A.A. di _______________;
le parti concordemente stabiliscono che la decisione debba essere presa, nei termini di legge, secondo diritto
[OPPURE]
pur applicando le formalità procedurali previste dal codice di rito, secondo equità”.
B) CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE IN MATERIA CONDOMINIALE
“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i singoli condomini, o fra uno o più condomini ed il Condominio, così come previsto nel presente Regolamento Condominiale, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, nonché relativamente a qualsiasi delibera assembleare oppure a qualsiasi altro atto di diversa natura che abbia ad oggetto la gestione delle parti comuni dell'edificio sarà deferita alla decisione, in via rituale, di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, da nominarsi uno, rispettivamente, da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati, con funzione di Presidente. Ove non vi sia accordo, fra i due arbitri, sul nome del terzo arbitro, quest'ultimo verrà designato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 810 c.p.c., dal Presidente del Tribunale di _____________ oppure da Presidente della Camera Arbitrale di ____________, presso C.C.I.A.A. di _______________.
Nel caso in cui vi sia controversia fra il Condominio e singolo condomino, la designazione dell'arbitro di parte verrà effettuata, per la parte del Condominio, dall'Assemblea dei Condomini con le maggioranze previste dall'art. 1136, 3° co., c.c.
Il Collegio Arbitrale costituito deciderà, nei termini di legge, secondo diritto”.
C) CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE
“Qualsiasi controversia che possa insorgere fra le parti in relazione al presente contratto di locazione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, fatto salvo il diritto del locatore di agire davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, limitatamente ai casi previsti e disciplinati dagli art. 657 e 658 c.p.c., esclusa la successiva fase di merito, sarà deferita alla decisione, in via rituale, di un Arbitro unico, da nominarsi congiuntamente dalla parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di ____________ o dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di _______________. L'arbitro unico designato deciderà, nei termini di legge, secondo diritto. L'arbitrato avrà sede nel capoluogo di provincia ove è situato l'immobile oggetto del contratto di locazione.”
N.B.: è opportuno provvedere alla doppia sottoscrizione della clausola, ex artt. 1341 e 1342 c.c.
D) CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SOCIETARIA (società di persone e società di capitali)
“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra la società ed il singolo socio, ovvero i singoli soci, in relazione ad interessi riconosciuti a questi ultimi non nella loro qualità di soci, bensì come singoli, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dello statuto societario e/o dell'atto costitutivo, e/o, in generale, relativamente ad ogni atto ed esercizio dell'attività sociale, sarà deferita alla decisione, in via rituale, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati uno ciascuno dalle rispettive parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi, previo accordo, dai due arbitri nominati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pistoia, ex art. 810 c.p.c., oppure dalla Camera Arbitrale di ____________ istituita presso la C.C.I.A.A. di _______________.
Gli arbitri così nominati decideranno, in via rituale, secondo diritto [oppure secondo equità], entro i termini previsti dalla legge”.
E) CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER CONTRATTI CON I CONSUMATORI
“Le parti, dopo specifica trattativa, poiché il ricorso all'arbitrato rituale è considerato da entrambe valida alternativa alla giurisdizione ordinaria, in quanto consente, nel rispetto delle normative di legge, un risparmio di tempo e di costi, stabiliscono concordemente di inserire, nel presente contratto, come inseriscono, la seguente clausola:
“Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in relazione al presente contratto, compreso quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà deferita alla decisione, in via rituale, di un arbitro unico, che verrà scelto e nominato, previo accordo, direttamente dalle parti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di ___________ o dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di _________________.
L'Arbitro così nominato deciderà, nei termini di legge, secondo diritto.
Le parti confermano la specifica trattativa fra di loro intercorsa in relazione alla clausola compromissoria in precedenza formulata, che espressamente dichiarano di approvare e la sottoscrivano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile”.
II) per arbitrato irrituale
Nelle clausole sopra riportate alle lettere A)-B)-C)-D)-E), ove si intenda sottoscrivere una clausola per arbitrato irrituale o libero, dovrà essere accuratamente evitato l'utilizzo dei termini “giudizio” , “decisione”, “lodo”, che sono indici rivelatori della natura processuale della clausola e dunque della sussistenza di un arbitrato rituale.
Pertanto, lo schema della clausola per arbitrato irrituale potrebbe essere il seguente, ovviamente con gli aggiustamenti ed adattamenti necessari per i vari tipi di controversie.
“Le parti, poiché intendo risolvere in via amichevole tutte le controversie che potrebbero insorgere dalla esecuzione, interpretazione, validità del presente contratto, si rimettono irrevocabilmente alla determinazione di un arbitro, dalle stesse congiuntamente nominato [oppure alla determinazione di tre arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri nominati], o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale di ________ o dalla Camera Arbitrale di _________. L'arbitro unico [oppure Il Collegio Arbitrale], così designato, dovrà risolvere la controversia, senza vincolo alcuno di regole procedurali ed applicando, nell'ambito del proprio incarico, i principi di equità, impegnandosi espressamente le parti a dare puntuale esecuzione alla determinazione da questi raggiunta che le parti riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.
Il termine per l'esecuzione dell'arbitrato sarà quello previsto dalle vigenti leggi in materia”.
F) COMPROMESSO
f.1) per arbitrato rituale
Oggi, ___/___/_____, in __________________, con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, fra i signori:
1) _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________;
E
2) _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________;
[OPPURE]
1) _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________, nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/titolare della società (ditta) ____________________, con sede in ________________ (___), Via/P.za _________________________, C.F.: _____________________ - P.Iva: _____________________, all'uopo espressamente autorizzato dallo Statuto [oppure dall'assemblea dei soci, con delibera del ___/___/_____]
E
2) _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________, nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/titolare della società (ditta) ____________________, con sede in ________________ (___), Via/P.za _________________________, C.F.: _____________________ - P.Iva: _____________________, all'uopo espressamente autorizzato dallo Statuto [oppure dall'assemblea dei soci, con delibera del ___/___/_____]
premesso ed esposto:
che fra le parti è insorta controversia relativamente a ____________________;
che le parti intendono sottoporre la decisione di tale controversia ad un arbitrato rituale;
tanto premesso ed esposto, fra le parti si conviene e stipula quanto segue:
1)la premessa è parte integrante e sostanziale del presente compromesso;
2)le parti espressamente convengono di deferire la decisione della controversia di cui in premessa ad un Collegio arbitrale [oppure ad un Arbitro unico] che deciderà secondo diritto, osservando le norme del codice di procedura civile, ai sensi degli artt. 806 e 807 c.p.c., depositando la propria decisione nei termini di legge;
3)Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto di comune accordo dai due arbitri nominati. In mancanza di loro accordo, il terzo arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale di ________ [oppure dalla Camera Arbitrale di _________, istituita presso la C.C.I.A.A. di ____________];
[OPPURE]
3) L'Arbitro unico sarà concordemente scelto dalle parti; in caso di mancato accordo su tale nomina, l'Arbitro unico verrà designato dal Presidente del Tribunale di ________ [oppure dalla Camera Arbitrale di _________, istituita presso la C.C.I.A.A. di ____________].
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma __________________
Firma __________________
f.2) per arbitrato irrituale
Oggi, ___/___/_____, in __________________, con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, fra i signori:
1) _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________;
E
2) _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________;
[OPPURE]
1) _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________, nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/titolare della società (ditta) ____________________, con sede in ________________ (___), Via/P.za _________________________, C.F.: _____________________ - P.Iva: _____________________, all'uopo espressamente autorizzato dallo Statuto [oppure dall'assemblea dei soci, con delibera del ___/___/_____]
E
2) _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________, nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/titolare della società (ditta) ____________________, con sede in ________________ (___), Via/P.za _________________________, C.F.: _____________________ - P.Iva: _____________________, all'uopo espressamente autorizzato dallo Statuto [oppure dall'assemblea dei soci, con delibera del ___/___/_____]
premesso ed esposto:
che fra le parti è insorta controversia relativamente a ____________________, che le stesse intendono risolvere mediante arbitrato irrituale;
tanto premesso ed esposto, fra le parti
si conviene e stipula quanto segue:
1)la premessa è parte integrante e sostanziale del presente compromesso;
2)la controversia insorta fra le parti e di cui in premessa sarà sottoposta alla decisione di un arbitro amichevole compositore nominato congiuntamente fra le parti, che risolverà la controversia secondo equità, con una decisione cui le parti si impegnano fin da adesso a dare puntuale esecuzione, riconoscendola come espressione della loro volontà contrattuale.
3)in caso di impedimento o di non accettazione dell'incarico, l'Arbitro unico verrà designato dal Presidente del Tribunale di ___________ [oppure dalla Camera Arbitrale di _________, istituita presso la C.C.I.A.A. di ____________].
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma __________________
Firma __________________
f.3) invio proposta di compromesso
“Io sottoscritto _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________ [oppure nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/titolare della società (ditta) ____________________, con sede in ________________ (___), Via/P.za _________________________, C.F.: _____________________ - P.Iva: _____________________, all'uopo espressamente autorizzato dallo Statuto [oppure dall'assemblea dei soci, con delibera del ___/___/_____]], essendo mia intenzione sottoporre la decisione sulla controversia insorta fra di noi, ovvero quella relativa a _____________________, ad un arbitrato rituale, anche al fine di risparmiare tempi e costi, Le (Vi) invio, in allegato alla presente, in duplice copia, il compromesso arbitrale all'uopo da me (noi) redatto, perché Lei (Voi) provveda (provvediate), ove d'accordo sul contenuto, alla sua sottoscrizione in calce [oppure: Le trascrivo (Vi trascriviamo), in calce alla presente, il contenuto del compromesso, restando in attesa di ricevere la presente, ove d'accordo, debitamente da Lei (Voi) firmata “per accettazione espressa”]. Tale proposta di arbitrato avrà valore per soli 30 gg., trascorsi i quali, non ricevendo il compromesso arbitrale [o copia della presente] debitamente da Lei (Voi) sottoscritto (a), si intenderà, come sarà, decaduta, restando quindi le parti libere di agire davanti alla autorità giudiziaria.
Distinti saluti …”