Decreto n. 28/2010 del 4.3.2010 sulla conciliazione. Brevi considerazioni.
di Franco Ballati
Il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5.3.2010, in attuazione dell'art. 60 della Legge delega n. 69/2009 in attuazione dell'art. 60 della Legge delega n. 69/2009, in sintesi, dispone, per quanto ci concerne, quanto segue:
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Conciliazione obbligatoria
La conciliazione diventa obbligatoria (art. 5 del decreto legislativo) in materia di (e con decorrenza del 20.3.2011):
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condominio;
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diritti reali;
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divisione;
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successione ereditaria;
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patti di famiglia;
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locazione;
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condominio;
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affitto di azienda commerciale;
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risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
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risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica;
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risarcimento danni derivante da diffamazione (con il mezzo della stampa o con altro mezzo pubblico);
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contratti assicurativi bancari e finanziari.
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Conciliazione facoltativa
AI sensi degli artt. 2 e 4 del decreto legge, chiunque può chiedere la mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.
La disposizione è in vigore dal 20.3.2010.
Non sono considerati diritti disponibili i diritti della personalità, i diritti di famiglia ed i diritti soggettivi pubblici.
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Condizione di procedibilità
L'esperimento del procedimento di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e non può essere rilevato di ufficio dal giudice oltre la prima udienza.
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Poteri del Giudice
Se la mediazione non si è conclusa (anche se iniziata) il giudice fissa altra udienza dopo la scadenza del termine per l'espletamento di tale conciliazione.
Se la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione.
Non è stata prevista una sospensione del processo, ma solo un differimento dell'udienza per la ripresa del procedimento.
La condizione di procedibilità non si applica alle azioni previste dagli art. 37 (azione inibitoria delle clausole vessatorie), art. 140 (azioni proposte dalle associazioni consumatori), art. 140 bis (Class Action) del codice del consumo (v. decreto l.gvo n. 206/2005).
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Esclusioni
Sono esclusi, come condizione di procedibilità:
In tali casi, gli interessati dovranno ricorrere agli organismi di conciliazione, prima di rivolgersi alle autorità giudiziarie.
Il tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilità.
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i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione;
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i procedimenti per convalida di sfratto o di licenza, fino al mutamento di rito, ex art. 447-bis c.p.c.;
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i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti previsti dall'art. 703 c.p.c.;
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i procedimenti in camera di consiglio;
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l'azione civile proposta nel procedimento penale;
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i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi alla esecuzione forzata;
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Conciliazione contrattuale
L'obbligatorietà della conciliazione (come condizione di procedibilità) può derivare anche da una clausola contrattuale, sottoscritta dalle parti (un contratto, statuto o atto costitutivo).
Se la conciliazione non è stata esperita, il giudice, su eccezione della parte, concede termine di gg. 15 per la presentazione della domanda di conciliazione e fissa l'udienza dopo la scadenza del termine.
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Effetti della domanda di conciliazione
La domanda di mediazione produce anche effetti sostanziali; per quanto concerne la prescrizione, produce i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data impedisce anche la decadenza.
Il giudice, anche in appello, prima della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa, può invitare le parti alla mediazione.
Se le parti accettano l'invito, il giudice assegna loro 15 gg. per la presentazione della domanda di mediazione e fissa l'udienza a data successiva alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
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Organismi di conciliazione
Gli ordini professionali possono istituire appositi ordini di conciliazione per gestire le procedure alternative di risoluzione delle controversie, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, avvalendosi di proprio personale ed utilizzando locali nella propria disponibilità.
I consigli degli Ordini degli Avvocati possono istituire organismi presso ciascun Tribunale, avvalendosi di proprio personale ed utilizzando locali posti a loro disposizione dal Presidente del Tribunale.
Soltanto gli organismi costituiti in tal modo presso i tribunali potranno essere iscritti a semplice domanda al registro previsto dall'art. 16 del decreto delegato; tutti gli altri organismi dovranno essere istituiti nel rispetto delle più complesse procedure di verifica previste dallo stesso art. 16, e, attualmente, dai decreti del Ministero della Giustizia del 23.7.2004 n. 222 e 223 cui si rimanda.
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Conciliatore
Possono essere nominati conciliatori, di diritto, ai sensi del decreto legislativo n. 5/2003:
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i magistrati in quiescienza;
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i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche;
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i professionisti iscritti in albi professionali di materie giuridiche ed economiche da oltre 15 anni;
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Procedimento di conciliazione – Mediazione
Per la formazione degli altri conciliatori (per esempio iscritti in albi professionali da meno di 15 anni) occorre frequentare un corso base della durata di almeno 40 ore (con tetto massimo di 30 partecipanti) (vedi d.lgvo 5/2003).
Presso il Ministero di Giustizia viene istituito l'elenco dei formatori per la mediazione giudiziale.
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la parte presenta la domanda di mediazione;
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l'organismo, entro 15 gg., nomina il mediatore e fissa la data della prima udienza;
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sia la domanda che il provvedimento di nomina e fissazione della prima udienza devono essere comunicati alla altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, anche a mezzo fax;
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possono essere nominati esperti o mediatori ausiliari;
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dal fatto che la parte convenuta non partecipa al procedimento possono essere dedotti argomenti di prova a suo carico;
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in mancanza di accordo, il mediatore avvisa le parti delle conseguenze della mancata conciliazione e formula una eventuale proposta di mediazione, comunicata alle parti;
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in caso di accordo, viene sottoscritto un verbale con firme autenticate; ove l'accordo non si raggiunga, il verbale viene lo stesso depositato con firme autenticate;
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le parti devono rispondere per iscritto entro sette giorni;
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la mancata risposta deve considerarsi come dissenso;
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il procedimento deve concludersi entro quattro mesi.
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Accordo concluso
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il verbale deve contenere il contenuto dell'accordo;
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può esser concordato il pagamento di una somma per il ritardo nella esecuzione dell'accordo od il ritardo nella sua esecuzione;
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le firme devono essere autenticate;
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il verbale è sottoscritto dal mediatore e non può contenere né le dichiarazioni delle parti né le informazioni acquisite nel procedimento.
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Mancato Accordo
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deve essere indicata la proposta del mediatore;
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deve essere indicata la mancata partecipazione di una delle parti;
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le firme autografe devono essere autenticate;
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il verbale deve essere firmato dal mediatore;
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non può contenere il verbale né le dichiarazioni delle parti né le informazioni acquisite nel procedimento.
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Penalità per chi non concilia (Giudizio di merito)
Nella causa successiva all'esperimento del tentativo di conciliazione si può avere:
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se la sentenza, che definisce il giudizio di merito, corrisponde integralmente al contenuto della proposta di mediazione, chi vince la causa deve pagare le spese legali non solo del proprio difensore, ma anche quelle del difensore del soccombente;
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deve pagare allo Stato una somma corrispondente al contributo unificato e versare l'indennità da corrispondere al mediatore ed agli esperti.
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Verbale come titolo esecutivo
Il verbale di accordo, omologato dal Tribunale ove ha sede l'organismo di conciliazione, costituisce titolo esecutivo per le esecuzioni e per l'iscrizione di ipoteca.
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Disposizioni finali
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Tutti gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di conciliazione sono esenti dalla imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura;
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il verbale di conciliazione, entro il limite di valore di € 51.646,00, è esente dall'imposta di registro;
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in caso di esito positivo della mediazione, alle parti che corrispondono l'indennità ai conciliatori, nella misura indicata dai rispettivi organismi, viene riconosciuto un credito di imposta variabile, commisurato all'indennità stessa, fino alla concorrenza di € 500,00.
Tale credito di imposta, in caso di esito negativo, viene ridotto alla metà.
Si ricordano, poi, le varie conciliazioni in tema di (cui si rimanda):
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davanti al giudice di pace;
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nelle controversie individuali di lavoro;
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in materia di telecomunicazioni;
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in materia di sub-fornitura;
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in materia di controversie dei consumatori;
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in materia di turismo;
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in materia di franchising;
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in materia di diritto di autore;
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in materia di contratti agrari.
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Obblighi del mediatore
Il mediatore, ed i suoi ausiliari, non possono assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente od indirettamente, con agli affari trattati.
Gli stessi devono, per ciascun affare, sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.
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Divieto di deporre
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
Allo stesso si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p.