Le nuove pensioni con specifico riguardo alle prestazioni assistenziali - Aspetti deontologici
di Franco Ballati
1. Le innovazioni apportate dalla riforma in materia di prestazioni e contributi
2. L'adozione del metodo retributivo “corretto”
3. Altri tipi di pensione
4. Prestazioni assistenziali. Il nuovo regolamento di assistenza ed i vari tipi di assistenza (ordinaria e straordinaria)
5. Riscatto, ricongiunzione e totalizzazione
6. Profili deontologici
1. LE INNOVAZIONI APPORTATE DALLA RIFORMA IN MATERIA DI PRESTAZIONI E CONTRIBUTI
La riforma della previdenza forense è avvenuta con la pubblicazione dei nuovi regolamenti per le prestazioni previdenziali e dei contributi, approvati dal Comitato dei Delegati della Cassa il 5.12.2009, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31.12.2009 ed è entrata immediatamente in vigore a partire dal 1.1.2010.
Da tale data sono aumentate le aliquote del:
a) contributo integrativo (dal 2% al 4%) su tutte le fatture emesse dagli avvocati iscritti agli albi o dai praticanti iscritti alla Cassa. Ciò, per il momento, fino al 2015;
b) contributo soggettivo (dal 12% al 13%) sul reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF del 2009 (modello 5/2010);
c) di una ulteriore quota di contributo soggettivo, in parte obbligatoria ed in parte facoltativa, sui redditi prodotti dall'anno 2010 per una “quota aggiunta - al trattamento di base - di pensione modulare” (determinata con calcolo contributivo ed avente lo scopo di migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni e di consentire a ciascun avvocato di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmio previdenziale).
Tale aliquota è stabilita in percentuale sul reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto:
- regime obbligatorio (1%);
- volontario (dal 1% al 9%);
E' altresì prevista:
d) la eliminazione graduale , entro il 2021, dei supplementi di pensione;
e) la riduzione alla metà del contributo minimo soggettivo per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, ove la decorrenza della iscrizione (e non la presentazione della domanda) sia antecedente al compimento del 35° anno;
f) la abolizione del contributo minimo integrativo per i primi cinque anni di iscrizione all'albo;
g) la riduzione del termine minimo (da 10 a 5 anni) di iscrizione (anzianità contributiva) per poter accedere alle pensioni di inabilità ed invalidità (per infortunio o malattia).
In particolare per quanto ci interessa, e per assicurare la sostenibilità del sistema previdenziale a lungo termine (cinquanta anni – vedi art. 3 L. 335/1995), con particolare riguardo alla “adeguatezza sociale delle prestazioni erogate” si è inciso profondamente sul regime delle pensioni.
Ad oggi, si poteva andare in pensione (di vecchiaia) con una anzianità di iscrizione di almeno 30 anni ed almeno 65 anni di età; in pensione (di anzianità) in presenza di due requisiti: anni 58 di età e 35 anni di anzianità contributiva, con la previsione, peraltro, della obbligatoria cancellazione dall'albo (e dalla professione).
Tali requisiti minimi, con la riforma previdenziale del 2009, sono stati notevolmente rivisti ed aumentati gradualmente, sulla base della seguente progressione.
PENSIONE DI VECCHIAIA
Anno di pensionamento |
Età minima |
Anzianità minima |
2011-2013 |
66 |
31 |
2014-2016 |
67 |
32 |
2017-2018 |
68 |
33 |
2019-2020 |
69 |
34 |
2021 |
70 |
35 |
E' prevista la possibilità di ammissione anticipata al pensionamento fino a 65 anni di età previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione pari al 5% per ogni anno di anticipo.
Peraltro, ove si sia in presenza di almeno quaranta anni di anzianità contributiva, il pensionamento a 65 anni di età non comporterà alcuna riduzione dell'importo di pensione.
Si può continuare l'attività professionale restando iscritti nell'albo.
PENSIONE DI ANZIANITA'
Anno di pensionamento |
Età minima |
Anzianità minima |
2012-2013 |
58 |
36 |
2014-2015 |
59 |
37 |
2016-2017 |
60 |
38 |
2018-2019 |
61 |
39 |
2020 |
62 |
40 |
SUPPLEMENTI DI PENSIONE
Attualmente i supplementi di pensione contributivi di pensione venivano erogati dopo il primo biennio ed il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia.
Si hanno le seguenti modifiche:
Anno di decorrenza pensione |
Decorrenza supplemento |
2011-2013 |
dopo 4 anni dal pensionamento |
2014-2016 |
dopo 3 anni dal pensionamento |
2017-2018 |
dopo 2 anni dal pensionamento |
2019-2020 |
dopo 1 anno dal pensionamento |
2020 |
nessun supplemento |
Si è così tentato di rafforzare (o ripristinare) l'equilibrio del sistema, con la garanzia, per tutti i pensionati, di un trattamento adeguato, ponendo al centro del sistema l'iscritto, che potrà programmare fin dall'inizio il suo futuro pensionistico, con scelte, certamente all'inizio dolorose e costose, ma che, poi, in futuro si riveleranno determinanti in positivo.
Mi richiamo agli istituti (per i più giovani, ma non solo) della immediata iscrizione alla Cassa con la retrodatazione (degli anni con abilitazione al patrocinio) del riscatto (degli anni di laurea e del praticantato senza abilitazione). Verrebbero così acquisiti anni di anzianità contributiva a costi sicuramente vantaggiosi con opportunità di rateizzo (fino a tre anni) e con beneficio di natura fiscale.
L'iscritto diventa così (anche in relazione alla introdotta quota modulare o accessoria) arbitro della sua “pensione”; la riforma previdenziale cerca di rispondere positivamente all'esigenza di sicurezza sociale da parte delle giovani generazioni con il previsto periodo minimo di stabilità gestionale di almeno trenta anni e con il prolungamento del periodo temporale delle proiezioni del bilancio tecnico per almeno 50 anni, ciò per assicurare alle generazioni future un congruo trattamento previdenziale.
2. L'ADOZIONE DEL METODO RETRIBUTIVO “CORRETTO”
Da evidenziare, preliminarmente, la notevole differenza fra sistema contributivo e sistema di calcolo retributivo.
Nel sistema contributivo (L. 335/1995) la prestazione pensionistica è strettamente correlata alla massa dei contributi versati dall'iscritto nell'arco della vita contributiva (ma non tiene conto del concetto di solidarietà intercategoriale).
Il sistema di calcolo retributivo, basato sulla media dei redditi professionali, rivalutati e tolti i peggiori cinque, ed entro il limite reddituale annuale previsto dalla Cassa, appare invece più compatibile con il concetto di solidarietà ove si consideri che all'interno della ns. categoria vi sono notevoli disparità di reddito, quali:
- le ns. colleghe percepiscono un reddito, mediamente, pari alla metà, a pari età, degli uomini;
- solo il 12,78% degli iscritti denuncia un reddito superiore al tetto attualmente vigente;
- gli iscritti al di sotto di anni quaranta rappresentano il 46,7 % del totale, ma;
- versano solo il 25,2% del contributo soggettivo totale.
Ove, si ripete, si prendano in considerazione tali disparità, appare evidente che, mentre nel sistema contributivo l'aumento dei contributi andrebbe solo ad accrescere il conto individuale dell'iscritto, nel sistema di calcolo retributivo, invece, la prestazione è predeterminata ed ove il finanziamento non risulti sufficiente ad adempiere alle promesse, si potrà ricorrere all'adeguamento della contribuzione (da qui la incompatibilità del sistema con la solidarietà).
La Cassa, quindi, ha optato per un sistema c.d. “retributivo corretto”.
E cioè con l'aumento dell'età pensionabile (ma con la possibilità di andare in pensione anticipatamente, ma con una riduzione della prestazione nella misura del 5% annuo).
Sono stati ridotti, nel rispetto del principio del prorata, anche i coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione.
Scaglione di reddito |
Coefficienti vigenti |
Nuovi coefficienti |
da € 0 a € 42.500 |
1,75% |
1,50% |
da € 42.500 a € 64.000 |
1,50% |
1,50% |
da € 64.000 a € 74.500 |
1,30% |
1,20% |
da € 74.500 a € 82.250 |
1,15% |
1,20% |
I coefficienti di rendimento utili per il calcolo della pensione vengono così ridotti dagli attuali quattro a due.
3. ALTRI TIPI DI PENSIONE
Interventi sono stati effettuati anche su altri tipi di pensione.
La pensione minima viene sostituita da un più articolato meccanismo di “integrazione al minimo”.
Tale integrazione al trattamento minimo spetta solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, comprensivo dei redditi soggetti a tassazione separata, oppure a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento integrato al minimo previsto per l'anno di pensionamento.
Tale trattamento non si applica alla quota modulare di pensione, calcolata con il sistema contributivo.
All'art. 8 (del regolamento delle prestazioni) si prevede che coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico per ottenere la pensione di vecchiaia ma non il requisito di anzianità contributiva, hanno il diritto di chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, ove non si siano avvalsi della totalizzazione o dell'istituto della ricongiunzione a favore di altro ente previdenziale o che non intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità. Il calcolo si avrà con il metodo contributivo, sulla base dei contributi versati negli anni efficaci e non con il metodo retributivo (in base alla media dei redditi prodotti).
Disposizioni particolari sono previste per le pensioni di inabilità (art. 9), invalidità (art. 10 e 11) e di reversibilità ed indirette (art. 12), alla cui lettura si rimanda precisando che, in tutte, è previsto il necessario coordinamento con il regime transitorio previsto per le pensioni di vecchiaia.
Da rilevare, infine, che con il metodo retributivo il computo si avrà sull'intera vita “contributiva” e cioè su tutti gli anni di iscrizione del professionista alla Cassa con l'esclusione dei peggiori cinque.
La diminuzione dei coefficienti comporterà una riduzione media della pensione, dal 14.3%di un reddito medio pensionabile di € 30.000 al 8,5% su di un reddito medio pensionabile di € 83.000,00.
4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. IL NUOVO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ED I VARI TIPI DI ASSISTENZA (ORDINARIA E STRAORDINARIA)
Riportandosi agli art. 17,18 e 19 della L. 141/1992, il nuovo regolamento della Cassa di assistenza, in presenza di un “disagio economico personale e familiare dell'iscritto” prevede una dotazione di spesa, pari al 3% delle entrate correnti iscritte al bilancio di previsione della Cassa, da suddividere in:
a) assistenza ordinaria (da parte del Consiglio dell'Ordine)
- viene erogata in presenza di domanda cui deve essere allegata idonea documentazione (stato di famiglia, dichiarazione dell'istante da cui risultino i redditi di tutto il nucleo familiare, certificazione medica se necessaria), salvo i casi di notorietà dello stato di bisogno;
- previa adeguata motivazione della deliberazione di erogazione da trasmettere alla Cassa entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello della delibera (nella delibera devono essere indicati eventuali trattamenti assistenziali erogati nel quinquennio precedente).
b) assistenza straordinaria
- viene erogata dalla giunta esecutiva della Cassa, su istanza dell'iscritto (nonché dei familiari superstiti) con il limite che l'ammontare complessivo del contributo, sia ordinario che straordinario, non può essere superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento. Ciò quando il competente Consiglio dell'Ordine non possa provvedere all'erogazione per insufficienza od esaurimento della quota assegnatale. La domanda deve essere inoltrata alla Cassa dal Consiglio dell'Ordine.
c) assistenza indennitaria (art. 18, I e II comma L. 141/921)
- a favore di coloro che per eventi naturali abbiano subito danni incidenti sull'attività professionale; la domanda può essere presentata anche dai familiari superstiti dell'iscritto;
- deve essere inoltrato direttamente alla Cassa;
- l'ammontare complessivo del contributo assistenziale non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento;
- il trattamento indennitario non si cumula con l'indennità di maternità;
da notare, sotto l'aspetto pratico:
- la domanda di assistenza in caso di bisogno deve essere indirizzata, con la documentazione prevista dall'art. 8 del Regolamento, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avente diritto;
- l'istruttoria è demandata esclusivamente al Consiglio dell'Ordine;
- la domanda di indennizzo per infortunio o malattia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dal verificarsi dell'infortunio o dall'insorgere della malattia e può essere presentata anche dai superstiti (coniuge, figli conviventi e a carico, altri familiari previsti dall'art. 433 c.c. se conviventi o a carico);
d) indennità per infortunio o malattia (art. 18 L. 141/1992)
- può essere erogata, nel caso di malattia od infortunio, quando ciò abbia impedito, in maniera assoluta, l'esercizio della professione per almeno tre mesi;
- deve essere allegata, alla domanda, idonea certificazione medica;
- l'evento verrà accertato con relazione di un medico legale designato dalla Cassa;
- ne possono beneficiare gli iscritti alla Cassa da almeno tre anni (anche per eventi verificatisi nel terzo anno di iscrizione alla Cassa);
- la domanda deve essere inviata direttamente alla Cassa, unitamente alla documentazione prevista dal regolamento;
- l'ammontare lordo dell'indennizzo è pari ad 1/24 della media dei redditi professionali annui, dichiarati dall'iscritto nei dieci anni solari anteriori all'evento (o per tutti gli anni di iscrizione alla Cassa, se inferiori a dieci), con la rivalutazione al 100%, e con il limite massimo, per la media dei redditi, del contributo versato ai sensi dell'art. 10 della legge (contributo soggettivo).
e) indennità di maternità (art. 70-73 L. 289/2003)
- la domanda deve essere inoltrata direttamente alla Cassa, tramite modulo apposito;
- allo stato è riconosciuta esclusivamente alla professionista che risulti iscritta alla Cassa alla data dell'evento;
- deve essere presentata nei termini sotto indicati (perentori);
- a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza;
- entro 180 gg. dal parto, in caso di maternità;
- entro 180 gg. dall'ingresso nella casa materna del bambino in caso di adozione o affidamento;
- entro 180 gg. dalla data di interruzione della gravidanza verificatasi (non prima dei 61 gg.);
Detti termini sono perentori e il mancato rispetto comporta le decadenze dal diritto a conseguire la citata indennità.
- è consentito proseguire l'esercizio della professione forense, anche nel periodo preso in considerazione ai fini dell'indennità di maternità;
- dopo il parto, la madre deve inviare al servizio iscrizioni e prestazioni una autodichiarazione, od un certificato, attestante i dati anagrafici completi della richiedente ed attestanti la data del parto;
- l'indennità è pari all'80% del 5/12 del reddito netto professionale prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno solare antecedente l'evento;
- l'indennità viene corrisposta per i due mesi di gravidanza antecedenti la data (presunta) del parto e per i tre mesi successivi;
- per un totale di cinque mensilità;
L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base alla tabella INPS (€ 4554,15 lordi) e quella massima a cinque volte l'importo minimo e cioè € 22.710,75 per il 2010.
5. RISCATTO, RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE
I giovani avvocati hanno l'obbligo di cominciare, fin dall'inizio, a costruirsi il proprio futuro previdenziale.
Innanzitutto con l'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense, senza dover corrispondere il contributo all'INPS sull'imponibile delle fatture emesse, che attualmente è pari al 26,7% e che non potrà poi essere acquisito alla Cassa, se non con l'istituto della totalizzazione e l'eventuale pensione sarà poi, in ogni caso, di natura contributiva e non retributiva.
Poi, con l'iscrizione retroattiva e la retrodatazione (che può essere esercitata solo al momento della prima iscrizione) sia per gli anni di iscrizione all'albo che per gli anni di iscrizione al registro dei praticanti con patrocinio (art. 11 e 13 L. 141/92).
Tale domanda non può essere presentata da chi abbia superato i 40 anni.
E' prevista la rateizzazione in tre anni se l'importo dovuto supera € 2.000,00.
La somma dovuta per la iscrizione retroattiva (o retrodatazione) sarà sempre inferiore a quella dovuta per il riscatto, in quanto lo stesso dovrà essere calcolato sulla base dei contributi dovuti negli anni da riscattare, da moltiplicare con la c.d. riserva matematica (e cioè, tenendo conto dell'età e del coefficiente reddituale, del sesso, delle aspettative di vita).
Il riscatto (previsto dall'art. 24 L. 141/1991) può essere richiesto dagli iscritti alla Cassa, anche dai pensionati e dai superstiti, cui spetta la pensione indiretta.
Oggetto del riscatto può essere:
- il corso di laurea (4 anni);
- il servizio militare (due anni, se fatto);
- il praticantato senza abilitazione (fino a tre anni);
A domanda , oltre che il pagamento nei sei mesi, può essere richiesta una rateizzazione per il pagamento di quanto dovuto in cinque anni.
Il costo sarà inversamente proporzionale all'età ed al reddito; prima si presenta la domanda e minore sarà il costo per il professionista.
L'importo corrisposto sarà totalmente deducibile fiscalmente.
Un esempio sul calcolo della riserva matematica:
Età |
Anni di iscrizione |
Reddito IRPEF |
Riserva Matematica |
35 |
1 |
€ 9.000 |
€ 11.240 |
50 |
16 |
€ 53.000 |
€ 29.384 |
60 |
26 |
€ 85.000 |
€ 77.716 |
Due parole sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione: istituti che, entrambi, vanno ad influire sulla entità della pensione.
Ricongiunzione
Si recuperano periodi di iscrizione presso altri enti previdenziali. Il calcolo del dovuto è effettuato sulla riserva matematica, detraendo però l'importo dei contributi già versati presso gli altri enti.
Può essere richiesta una sola volta.
Anche il pagamento avviene come previsto per il riscatto: in sei mesi oppure rateizzando ed è totalmente deducibile.
Anche in questo caso, con l'aumento del reddito e della età, sale il costo della riserva matematica.
E' istituto, come il riscatto, che deve essere utilizzato nei primi anni della professione.
Totalizzazione
Serve dal 2006 per utilizzare, ai fini pensionistici, periodi di iscrizione maturati presso altre gestioni previdenziali.
Occorre, come minimo, almeno un triennio di precedente iscrizione e che non si sia raggiunto il requisito per la pensione in altri enti.
Non prevede pagamenti ulteriori a carico dell'iscritto.
Deve essere presentata la domanda presso l'ultimo ente e quando è maturato il diritto alla pensione.
La pensione è sensibilmente ridotta, perché si basa sul sistema contributivo (in proporzione al montante contributivo effettivamente versato).
6. PROFILI DEONTOLOGICI
L'art. 10 del nuovo regolamento dei contributi (delibera 5.12.2009, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2009 n. 303), pone a carico di tutti gli avvocati che risultino iscritti negli albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, l'obbligo di comunicare alla Cassa, con lettera raccomandata od in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto, conseguito ai fini IRPEF nell'anno precedente, nonché il volume di affari IVA per il medesimo anno.
Tale comunicazione deve essere in ogni caso inviata, anche se le dichiarazioni o non siano state presentate oppure siano negative. Deve essere indicato sia il codice fiscale che la partita iva.
La comunicazione deve essere inviata anche dai praticanti abilitati iscritti alla Cassa, sempre relativamente all'anno anteriore a quello della dichiarazione.
All'art. 11 sono previste sanzioni disciplinari a carico di chi, trascorsi 60 gg. dalla ricezione di una diffida da parte della Cassa (per lettera racc. a.r. o casella di posta elettronica) non provveda all'invio della comunicazione.
Tale omissione viene segnalata all'ordine di appartenenza dell'iscritto “ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato”.
Ciò ai sensi dell'art. 2 della L. 536/1949.
“I contributi previsti dal decreto legislativo 23.11.1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi”.
Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
La sospensione inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata ... quando l'iscritto dimostra di aver pagato le somme dovute.
Tale sospensione è revocata anche quando l'interessato dimostri di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.
Del resto, anche il codice deontologico forense prevede espressamente (all'art. 15) il “dovere di adempimento previdenziale e fiscale”.
“L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi ed all'ente previdenziale”.
Sul punto si è precisato che “la responsabilità disciplinare discende non solo dalla violazione delle specifiche norme esistenti, ma anche dalla violazione del principio di solidarietà e correttezza che dovrebbe legare tutti gli esercenti la stessa professione e che “il dovere di correttezza fiscale non può essere considerato attinente alla sfera dei rapporti esclusivamente privati degli iscritti, ma proietta i suoi effetti anche sull'avvocatura” (C.N.F 19.9.1995, n. 82, Rass. Forense 1995,479).
In particolare, per le violazioni di natura previdenziale, spetta al Consiglio dell'Ordine accertare e valutare se ricorrono gli estremi della infrazione e quale sanzione infliggere.
Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che il “professionista che non invii alla Cassa di Previdenza Forense il prescritto modello 5... è sospeso a tempo indeterminato fino a quando non provvederà all'invio della predetta autocertificazione” (23.11.2000, n. 199, Rass. Forense, 2001, 405).
E' comunque la mancata comunicazione è considerata, in ogni caso, illecito disciplinare, sanzionata in modo diverso ed in relazione al caso specifico (dalla sospensione, alla censura, all'avvertimento).
Riportiamo, per esteso, due massime del C.N.F.:
“Il professionista che ometta di inoltrare regolarmente e tempestivamente alla Cassa di Previdenza il modello 5 commette illecito disciplinare. La sanzione per tale illecito va graduata, anche per rispetto al principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, tenendo presente la sussistenza di precedenti specifici a carico del responsabile, di eventuali altre violazioni deontologiche, delle giustificazioni addotte dall'interessato, del numero egli anni in relazione ai quali si è accertata l'infrazione dell'omesso inoltro del modulo 5. (Nella fattispecie, tenuto conto dell'assenza totale di altri addebiti e precedenti a carico del professionista la sanzione è stata ridotta alla sola censura)” (Consiglio Naz. Forense, 19 aprile 1991, n. 26, in Rass. forense, 1992, 49).
“Il professionista che omette di comunicare con lettera raccomandata diretta alla Cassa di Previdenza l'ammontare del reddito professionale richiesto ai fini dell'IRPEF e il volume d'affari ai fini dell'IVA per l'anno precedente viola il principio di colleganza tra gli avvocati e determina scompensi nel funzionamento previdenziale in danno dell'intera categoria. Nella fattispecie, tenuto conto che non risultano altre violazioni disciplinari da parte del professionista, alla sanzione della censura è stata sostituita quella dell'avvertimento”. (Consiglio naz. forense, 2 dicembre 1991, n. 121, in Rass. forense, 2001, 405).