NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

PRIVACY POLICY – COOKIE POLICY

Informativa per il sito web resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali

Questa Privacy Policy è fornita, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i servizi web del presente sito accessibili per via telematica a partire dalla pagina iniziale del sito gestito dalla stessa azienda.

Il gestore del sito rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i loro dati personali. In generale, l'utente può navigare sul sito senza fornire alcun tipo di informazione personale. La raccolta ed il trattamento di dati personali avvengono quando necessari in relazione all'esecuzione di servizi richiesti dall'utente, o quando l'utente stesso decide di comunicare i propri dati personali; in tali circostanze, il presente regolamento della privacy illustra le modalità ed i caratteri di raccolta e trattamento dei dati personali dell'utente. Il trattamento si basa sempre su principi di liceità e correttezza in ottemperanza a tutte le vigenti normative applicabili (e quindi nel rispetto anche dei principi di necessità, correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza) e con logiche strettamente correlate alle finalità perseguite e in conformità alla legislazione vigente. L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. I dati personali oggetto di trattamento sono trattati dal gestore del sito anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche in modo tale da ridurre al minimo, mediante opportune misure di sicurezza preventive, il rischio della loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato ai dati o di operazioni di trattamento che sono o illegali o incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Sui dati vengono compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate nel presente documento e nelle altre informative fornite agli utenti al momento della raccolta dei loro dati. I dati verranno conservati e trattati per un periodo conforme alle finalità per le quali vengono trattati e conforme alle vigenti normative. I dati potranno anche essere organizzati in banche dati/database anche informatici.

TIPI DI DATI TRATTATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

DATI DI NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente Questi dati vengono utilizzati dal gestore del sito al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o più in generale della Società. I dati potranno essere trattati in modalità cartacea, manuale, informatica e telematica (conservando e trattando pertanto i dati sia su supporto cartaceo che informatico).

COOKIES

I cookies sono piccoli file di testo che vengono inviati al tuo computer. Il sito in oggetto utilizza due tipi di cookies. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

UTILIZZO DI GOOGLE ANALYTICS

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookie", dei file di testo che vengono salvati sul vostro computer per consentire di analizzare come utilizzate il sito web. Le informazioni sull'utilizzo del sito web (incluso il vostro indirizzo IP) ottenute tramite i cookie verranno inviate e memorizzate in un server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di analizzare il vostro utilizzo del sito web, stilare report sul traffico del sito web per il titolare del sito e offrire ulteriori servizi relativi all'utilizzo del sito web e di Internet. Google può anche trasmettere queste informazioni a terzi ove ciò sia prescritto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. In nessun caso Google assocerà il vostro indirizzo IP ad altri dati posseduti da Google. Potete evitare l'installazione dei cookie modificando le impostazioni del vostro browser, facciamo tuttavia presente che ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, acconsentite al trattamento dei vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.. In alternativa, potete utilizzare l'Add-on di disattivazione di Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it), se disponibile per il vostro browser.

SITI DI TERZI

Il sito web può contenere links ad altri siti. Il gestore del sito non condivide i dati personali dell'utente con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al trattamento di dati personali. Il gestore del sito invita l'utente a prendere visione delle politiche della privacy di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei propri dati personali da parte di tali siti web di terzi, in quanto totalmente estranei a qualsiasi forma di controllo da parte del gestore del sito. Il gestore del sito non garantisce la legittimità di utilizzo del materiale di questo sito web in ambito territoriale diverso da quello italiano. L'accesso al sito da altre località si considererà eseguito ad iniziativa dell'utente che si assumerà la piena responsabilità dell'osservanza della normativa locale, entro i limiti di applicazione della stessa. Il Software del sito è soggetto inoltre alle leggi italiane che governano l'esportazione.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito (nel caso in cui sia indicato solo l'indirizzo e-mail e non vi sia un apposito form di compilazione in presenza del quale si rimanda alle specifiche informative che regolano il conferimento nei vari form), comporta da parte del gestore del sito la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva (e negli allegati alla stessa) o nei form appositi In tal caso (quello appunto in cui in è indicato solo l'indirizzo e non vi è un apposito form di compilazione in presenza del quale si rimanda alle specifiche informative che regolano il conferimento nei vari form) il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento dell'indirizzo o di altri dati necessari a evadere la richiesta, comporterà l'impossibilità di non poter evadere la richiesta stessa. Con l'invio della e-mail l'interessato autorizza il gestore del sito al trattamento dei dati per evadere le richieste. I dati, in formato cartaceo o elettronico, potranno essere trattati dal gestore del sito sia manualmente che per mezzo di strumenti informatici/telematici.

CONDIZIONI RELATIVE ALL'USO

I trattamenti connessi ai servizi web del sito sono curati dal gestore del sito. È vietato copiare, tradurre, riprodurre o pubblicare materiale tratto dal sito salva la facoltà di scaricarne un'unica copia mantenendone intatte le attribuzioni che si riferiscono ai diritti d'autore ed ai diritti di proprietà. L'utilizzo di marchi, loghi e nomi commerciali visibili su questo sito, senza il consenso del gestore del sito a cui appartengono, è espressamente proibito. La riproduzione di illustrazioni ed articoli pubblicati, nonché la loro traduzione, è vietata con qualsiasi mezzo, analogico o digitale, e non può avvenire senza espressa autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la copia per uso esclusivamente personale. Ogni comunicazione o materiale inviati a questo sito web via posta elettronica, o tramite altro mezzo, sarà considerata non confidenziale e non protetta da diritto di proprietà intellettuale. Qualsiasi cosa che l'utente invii, per esempio via e-mail, al sito, diverrà di proprietà del gestore del sito che potrà pertanto utilizzarla per qualsiasi scopo legittimo. Chiunque invii materiale garantisce che il medesimo è pubblicabile ed accetta di tenere indenne il gestore del sito da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale. E' permesso e gradito il link da altri siti. Il gestore del sito non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi tipo di danno o virus che potesse derivare al computer o ad altra proprietà dell'utente a causa dell'accesso al sito web, della navigazione nello stesso, dell'utilizzo del materiale contenuto o dello scaricamento di materiale video, audio, di testo, immagini, software ed informazioni contenute nel sito. Pertanto il gestore del sito non sarà tenuta a rispondere in ordine a danni, perdite, di alcun genere che terzi potranno subire come conseguenza dell'accesso al sito.

INFORMATIVE SPECIFICHE

Sono presenti all'interno del sito specifiche informative di sintesi nelle pagine del sito predisposte per sezione contatti. Si rimanda a anche a tali informative che integrano la presente policy.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Il Titolare del trattamento ai sensi della legge è il gestore del sito.

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricato 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY

Il gestore del sito controlla la privacy e la sicurezza regolarmente e, se necessario, rivede in conformità alle modifiche introdotte dalla legge, o dall'evoluzione tecnologica l'organizzazione. Qualsiasi modifica delle politiche, sarà pubblicata in questa pagina.

DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI

Chi è interessato a ulteriori informazioni o desidera contribuire con i propri suggerimenti o potrebbe voler inviare lamentele o dubbi su tutte le questioni emerse in relazione sia sulla politica privacy che sulle modalità di trattamento dei propri dati personali, può farlo scrivendo presso il gestore del sito mandando un email a segreteria@studiolegaleballati.it all'attenzione del titolare del trattamento riportando la dicitura Privacy.

INFORMATIVA SULL'USO DEI COOKIE

Il sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati e su come gestirli.

DEFINIZIONI

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine "cookie".

TIPOLOGIE DI COOKIE

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro volti a riconoscere, per tale limitato periodo, il computer del visitatore - attraverso un codice alfa-numerico generato alla prima sessione di accesso. La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili da login. La parte pubblica del sito resta normalmente utilizzabile.

Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il sito non utilizza cookie di questo tipo.

GOOGLE ANALYTICS

Il sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). In questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).

Si informa che Google Analytics nel presente sito è impostato in modalità anonima con anonimizzazione degli IP.

Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori del sito riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Il nostro sito non utilizza cookies di profilazione o pubblicità:

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito. Secondo la normativa vigente, (direttiva 2009/136 che ha modificato la direttiva "e-Privacy" (2002/58/CE) e provvedimento "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie – 8 maggio 2014")

Il nostro sito non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.

DURATA DEI COOKIE

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente.

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Il ns. sito non fa uso di cookie persistenti.

Tuttavia, navigando sulle pagine del sito web, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione.

GESTIONE DEI COOKIE

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.

La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità.

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di "terze parti".

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

In evidenza

Il procedimento di convalida di sfratto

di Franco Ballati

Natura: procedimento speciale a carattere sommario (art. 657 – 667 c.p.c.), alternativo a quello ordinario (art. 447 bis. c.p.c.), caratterizzato dalla sommarietà del giudizio.
Provvedimento di natura giurisdizionale definitivo (convalida) e provvisorio (ordinanza non impugnabile) con efficacia di cosa giudicata sostanziale.
Complessa, perché deve contenere sia “l'intimazione” (di licenza o di sfratto) che la “citazione” (Cass. 9.3.1981, n. 1323).
Con effetti di natura processuale e di natura sostanziale.
Campo di applicazione: rapporti immobiliari.

 

TIPOLOGIA DELLE CONVALIDE

 A) Licenza e sfratto per finita locazione


La licenza per finita locazione deve essere notificata anteriormente alla scadenza del contratto. Si tratta di condanna anticipata o c.d. “condanna in futuro”.
Con la notifica tempestiva dell'atto, che ha anche natura e funzione sostanziale, si evita la rinnovazione del contratto.
Il mandato alle liti conferito al difensore è riferito non solo alla rappresentanza processuale ma anche alla rappresentanza negoziale dell'istante.
Se è stata indicata una data errata (antecedente a quella legale) il locatore (e per esso il suo difensore) può rettificare il termine finale di cessazione della locazione, ciò costituendo una “emendatio libelli” e non una “mutatio libelli” (Cass. 10.4.1992, n. 4390).
Entrambe le fattispecie presuppongono l'invio della disdetta, nei termini, e cioè la comunicazione che il locatore (che può essere il proprietario o l'usufruttuario o chiunque abbia la disponibilità del bene immobile) invia al conduttore per significare che, alla scadenza prevista in contratto, lo stesso non sarà rinnovato.
Diverso è il diniego di rinnovazione alla prima scadenza (art. 29 L. 392/78 e art. 3 L. 431/98).

La disdetta:

- essendo atto unilaterale recettizio, si deve provare che sia pervenuta all'indirizzo del destinatario (Cass. 28.9.1998, n. 9696);

- può essere contenuta anche in un atto processuale, come l'atto di intimazione di licenza per finita locazione) (Cass. 2.8.1995, n. 8443);

- sarà onere del destinatario fornire la prova di non avere avuto notizia della disdetta (Cass. 19.12.1997, n. 12866) o che la raccomandata non contenga la dichiarazione di disdetta (Cass. 28.5.1991, n. 6024);

- per il principio della libertà di forma (se non è prevista in contratto una particolare forma), la disdetta può essere comunicata anche a mezzo di telegramma o telex (Cass. 12.1.2006, n. 409), o con raccomandata semplice con attestazione dell'ufficio postale di averla consegnata (Cass. 24.1.1995, n. 804) , oppure anche se priva di sottoscrizione, che può essere ratificata dalla parte interessata con l'atto di citazione (Cass. 23.11.1994, n. 9916), oppure con raccomandata a mano (purché il destinatario sottoscriva apposita ricevuta);

- può essere validamente comunicata con lettera raccomandata anche da un mandatario incaricato verbalmente dal locatore (Cass. 19.11.1995, n. 9890).

Legittimazione attiva

- non è necessaria la proprietà del bene, ma solo la sua disponibilità (Cass. 11.11.1994, n. 9491), che non sia di fatto, ma tragga origine da un rapporto o titolo giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione od il godimento (Cass. 25.8.1982, n. 4714);

- in caso di sublocazione (se prevista nel contratto) spetta al locatore nei confronti del conduttore sublocatore;

- può agire chi ha acquistato a titolo derivativo la proprietà o l'usufrutto del bene locato (ma non per usucapione, non vi è legittimazione ad esperire l'azione di sfratto: Cass. 26.10.1992, n. 11767);

- per successione mortis causa (l'erede o il legatario);

- in caso di decesso dell'usufruttuario, il nudo proprietario;

- se vi sono più locatori, ciascuno dei comproprietari può agire autonomamente in giudizio, in mancanza di dissenso espresso degli altri locatori; che, se in possesso di una quota maggioritaria, dovrebbero costituirsi in giudizio per opporsi all'azione (Cass. 5.4.1995, n. 4005);

- se il trasferimento della proprietà avviene dopo la cessazione del rapporto, ex art. 1602 c.c., legittimazione ad agire ha l'originario locatore (Cass. 5.5,.000, n. 5699).

 Legittimazione passiva in caso di pluralità di conduttori

- in caso di comunione legale tra coniugi, legittimato passivo è solo il coniuge che ha stipulato il contratto (Cass. 17.8.1990, n. 8370);

- sussiste litisconsorzio necessario di tutti i conduttori in caso di sfratto per morosità (Cass. 11.11.1984, n. 6504);

- in caso di decesso del conduttore, succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e parenti ed affini con lui abitualmente conviventi, il convivente more uxorio (Corte Cost., sent. n. 404/1988), nonché, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio o degli effetti civili dello stesso, l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare gli sia stato attribuito dal Giudice (Cass. 14.2.1992, n. 1831). Ciò ex art. 6 L. 392/78;

- se, dopo la morte, restano nella detenzione dell'immobile soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 6 L. 392/78, nei loro confronti dovrà proporsi azione ordinaria di rilascio per detenzione senza titolo;

- in caso di cessione del contratto, ex art. 36 L. 392/78, opponibile al locatore, il cessionario (e non il conduttore originario; ma ciò ove il conduttore non abbia liberato il conduttore cedente dalle obbligazioni: Cass. 5305/96)

 

B) Sfratto per morosità


- mancato pagamento del canone (nella domanda di convalida deve ritenersi contenuta anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento);

- mancato pagamento degli oneri necessari per un importo superiore a due mensilità del canone (Corte Cost. n. 377 del 1988; Corte Cass. 24.11.2004, n. 22369);

- n. 377/1988, corte Cass. 24.11.2004, n. 22369;

- non ammissibile dopo l'intervenuta risoluzione del contratto (si ha allora una detenzione dell'immobile senza titolo, per cui possibilità di agire solo con azione ex art. 1591 c.c.: Cass. 3.8.2004, n. 14808);

- ammissibile, invece, se la morosità interviene quando la convalida della licenza per finita locazione è avvenuta per una data ancora da scadere.

Modalità di pagamento del canone: in contanti ed al domicilio del locatore

Non ha valore liberatorio:

- l'invio di un vaglia (Cass. 23.1.2006, n. 1226);

- l'invio di un assegno di c.c. (ove tale modalità non sia prevista nel contratto: Cass. 21.12.2004, n. 23695);

- il deposito dell'importo dei canoni su di un libretto bancario (Cass. 26.3.81, n. 1770);

- l'adempimento dell'obbligazione da parte di un terzo in presenza del rifiuto del locatore (Cass. 13.1.2002, n. 1).

 

C) Locazione d'opera

 

Quando il godimento dell'immobile è un elemento accessorio del contratto di lavoro e cioè è un corrispettivo parziale della prestazione d'opera (anche con due contratti distinti, ma collegati: Cass. 5,5,2003, n. 6800).

Esempi:
- rapporti di custodia, portierato e pulizia nello stabile condominiale;

- tutte le concessioni di godimento di un immobile funzionalmente collegato con un rapporto di prestazione d'opera.

Non necessità di una preventiva disdetta.
Cause: scadenza del termine concordato per la durata del rapporto di lavoro; cessazione del rapporto per morte o recesso di una delle parti o per licenziamento.
Presupposti: solo quando relativamente allo svolgimento del rapporto di lavoro non sussista più contestazione (Corte Cost. n. 238/1975).

Sottoscrizione dell'atto di citazione: Il mandato alle liti conferisce al difensore poteri processuali e sostanziali, per cui la citazione può essere sottoscritta dal solo difensore (Cass. 6.4.1978, n. 1587).

 

Atto di citazione ed intimazione:

a) convalida licenza per finita locazione: prima della scadenza del contratto;
b) convalida sfratto: dopo la scadenza del contratto (ove non vi sia stato rinnovo tacito);
c) convalida sfratto per morosità: mancato pagamento del canone trascorsi 20 gg. dal termine concordato in contratto e mancato pagamento degli oneri accessori (art. 5, L. 392/78 – Corte Cost. n. 377/1988 – Corte Cass. 24.11.2004, n. 22369).

 

Fattispecie escluse dall'applicazione dell'art. 657 c.p.c.:

a) avvenuta cessazione del rapporto di locazione (non ammissibilità, poi, dello sfratto per morosità);

b) occupazione di fatto dell'immobile (senza titolo) se nell'immobile sono rimasti soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 6 della l. 392/78 (subentro nel contratto) (Cass. 22.5.2001, n. 6965). Esempio: erede non convivente;

c) diniego motivato di rinnovazione del contratto alla prima scadenza (art. 29 L. 392/78 e art. 3 L. 431/98) - Apposito procedimento previsto dall'art. 30 della L. 392/78 (con ricorso);

d) comodato di beni immobili urbani (Cass. 15.1.2003, n. 485);

e) affitto di azienda, quando l'oggetto del contratto è costituito da un complesso unitario di beni immobili e mobili organizzati globalmente per la produzione di beni e servizi (Cass. 4.2.2004, n. 1243) – necessità dell'azione ordinaria di cognizione, ex art. 447 bis c.p.c. (rito locatizio);

f) contratto di pensione e di alloggio in residence (Cass. 4.2.1987 n. 1067);

g) contratto di leasing immobiliare (c.d. contratto tripartito: finanziamento, locazione, promessa di vendita);

h) rapporti agrari (Cass. 4.1.2000, n. 77) di competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie del Tribunale;

i) la locazione di fatto prevista dall'art. 13, 5° c., L. 431/78, per nullità insanabile del contratto, per mancanza della forma scritta del contratto (art. 1 L. 431/98) o per mancanza di registrazione, ex art. 1, c. 346, L. 311/2004 – c.d. “legge finanziaria”, a decorrere dal 1.1.2005);

j) l'intervenuta risoluzione anticipata del contratto per mutuo consenso delle parti;

k) affitto di beni immobili produttivi ex art 1615 c.c., come la concessione dello sfruttamento di un terreno quale cava per estrarre materiale inerte (Cass. n. 6039/98).

Contenuto (art. 8, L. 20.12.1995 n. 534 – art. 660 c.p.c. - art. 125 c.p.c.)

- l'invito a comparire all'udienza indicata nell'atto di citazione;

- le ragioni della domanda (“causa petendi”);

- l'avvertimento al conduttore che se non compare, o comparendo, non si oppone, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c.
Tale avvertimento (“vocatio in ius”) è considerato requisito essenziale, la cui mancanza del termine causa la nullità dell'atto (Cass. 9.12.2004, n. 23010).
L'esistenza di un vizio formale della citazione, che ne determini la nullità, comporta la rinnovazione della citazione, da effettuarsi in un termine perentorio, la cui inosservanza determina l'estinzione del procedimento (art. 307 c.p.c.).

 Termini di comparizione, ex L. 20.12.1995 n. 534, non inferiori a 20 giorni (a pena di nullità dell'atto: Cass. 3.12.2002, n. 17151).
I termini devono considerarsi liberi (non si computa né il “dies a quo” né il “dies a quem”)
Tali termini vanno considerati tenendo conto del perfezionamento della notifica e non della data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

 Sospensione dei termini processuali. Ex art. 92 dell'O.G. per i procedimenti di sfratto non è prevista la sospensione estiva dei termini processuali.
Trova applicazione nella fase successiva di merito (Cass. 21.1.2000, n. 677) e nelle controversie in materia di locazione, ex. art. 447 bis. (v. art. 30 L. 392/78 e art. 3 L. 431/98) (Cass. 28.3.2000, n. 3732)
Si applica anche al termine lungo annuale per proporre impugnazione avverso la sentenza (Cass. 8.1.2001, n. 200).

 Notificazione
Ex art. 138, 139 e 140 c.p.c. - Per assicurare il maggior grado possibile di certezza sulla effettiva conoscenza da parte del conduttore (Corte Cost., Ord. 17.1.2000 n. 15) è:

- esclusa la notificazione al domicilio eletto (art. 660 c.p.c, ad eccezione del caso in cui, nel contratto, il conduttore abbia indicato, come luogo di notifica, il luogo di lavoro (Cass. 15.9.2001);

- è imposta la notifica a mani proprie (art. 138 c.p.c.);

- se ciò non è avvenuto, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notifica a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, allegando all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione;

- è previsto che il G.I. disponga la rinnovazione della citazione;

- è consentita l'opposizione tardiva (art. 668 c.p.c.).

 N.B. - L'avviso di avvenuta notificazione non è richiesto in caso di rifiuto del destinatario di ricevere copia dell'atto (ex art. 138 c.p.c. la notifica si considera eseguita a mani proprie).
Recentemente, la Corte di Cassazione (sent. n. 11702 del 5.8.2002) ha dichiarato non applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. quando il destinatario sia una persona giuridica.
L'omissione dell'avviso è ostativa all'emissione del provvedimento di convalida.

- notificazione ex art. 140 c.p.c. (residenza dell'intimato) l'Ufficiale Giudiziario deve inviare due avvisi: quello ex art. 660 c.p.c. e quello di cui all'art. 140 c.p.c. (Cass. 14.6.2002, n. 8582);

- la notifica si perfeziona con la spedizione della raccomandata e le formalità indicate nel citato articolo (deposito nella casa comunale, avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, o dell'azienda);

- l'avviso di giacenza del piego deve contenere l'avvertimento che la notifica si ha per eseguita al compimento del decimo giorno successivo al deposito dell'atto presso l'ufficio postale (L. 80/2005).

Vedi, in proposito, il c.d. “decreto milleproroghe” (L. 31/08) e la modifica, all'art. 36, che introduce il comma 6 all'art. 7 della L. 890/82 “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata”.

Inammissibilità della notificazione ex art. 143 c.p.c., in quanto incompatibile con il disposto dell'art. 660 c.p.c.
Si deve, allora, agire con il rito ordinario, ex art. 447 bis c.p.c. (che non soggiace alle limitazioni previste dal procedimento speciale).

Inammissibilità della notifica effettuata collettivamente agli eredi del conduttore defunto nell'ultimo domicilio dello stesso.
Occorre individuare e notificare l'atto agli eredi legittimi.
N.B. Da ricordare il principio della scissione fra i due momenti di perfezionamento della notifica, per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento del ricevimento dell'atto (Corte Cost., sent. n. 69 del 3.3.1994 e n. 477 del 26.11.2002).
Tale scissione (degli effetti della notificazione) non si applica alle notificazioni eseguite direttamente dal difensore (L. 21.1.1994, n. 53)
N.B. In caso di rinnovazione della notificazione dell'atto nullo, deve ritenersi che il termine perentorio assegnato dal G.I. sia rispettato con la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario

Competenza: inderogabile del Tribunale dove si trova l'immobile, ex art. 447 bis c.p.c. (salvo il disposto dell'art. 25 c.p.c. [foro erariale]: Cass. 527/1991; ma vedi anche ord. Cass. 8.6.2005, n. 11967 in senso contrario).

Clausola arbitrale: è ammissibile nelle controversie a cognizione ordinaria (Cass. 11.5.1991, n. 387).
Per i provvedimenti di convalida di sfratto sussiste la competenza inderogabile del tribunale (Cass. 16.1.1991, n. 387) cui compete l'emissione dell'ordinanza di convalida o dell'ordine provvisorio di rilascio (art. 665 c.p.c.).

 

Costituzione delle parti

a) Attore intimante
Sino al giorno dell'udienza (art. 660, 5 c., c.p.c.), depositando l'intimazione e la relata di notifica ed il fascicolo, con il deposito della nota di iscrizione a ruolo ed il versamento del contributo unificato, ridotto a metà, sulla base dell'importo dei canoni non corrisposti (morosità) o dell'ammontare del canone di locazione per ogni anno.

b) Intimato

- a mezzo di difensore (con deposito di comparsa di costituzione) o personalmente;

- non è sufficiente depositare la copia notificata con delega in calce, ma occorre la comparsa.
Personalmente, l'intimato può non opporsi (art. 663 c.p.c.), opporsi (665 c.p.c.), sanare la morosità “banco judicis”, oppure chiedere termine di grazia, ex art. 55 L. 392/78

 Udienza di convalida

- se il locatore intimante non compare o non iscrive la causa, gli effetti dell'intimazione cessano (art. 662 c.p.c.);

- la mancata comparizione del locatore e del conduttore determina l'estinzione del giudizio, ex art. 181 c.p.c. (Cass. 18.6.1988, n. 4171);

- la mancata comparizione all'udienza dell'intimato, o la sua non opposizione, ove sussista la regolarità della notifica dell'atto di citazione, determina la convalida dello sfratto;

- se il giudice ritiene che non vi sia la prova che l'intimato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto, dispone la rinnovazione dell'atto di citazione;

- l'omessa o tardiva rinnovazione della citazione determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo;

- ove lo sfratto sia stato intimato per morosità la convalida è subordinata all'attestazione espressa di persistenza della morosità, da inserire nel verbale di udienza; in difetto di tale attestazione, l'ordinanza di convalida non può essere emessa;

- il conduttore, nel settore abitativo, oltre che chiedere l'applicazione del disposto di cui all'art. 55 l. 392/78, può sanare la morosità in udienza, con capitale, interessi e spese legali;

- si deve ribadire che, ex art. 5 l. 392/78, il legislatore ha “predeterminato legalmente la gravità dell'inadempimento”, escludendosi così ogni valutazione discrezionale del giudice (Cass. 11.4.2006, n. 8418).
Ciò non trova applicazione nelle locazioni ad uso non abitativo.

Sanatoria della morosità (art. 55 l. 392/78)

- l'istituto non è applicabile alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo (Corte Cost. Ord. 461 del 23.12.1993 – Cass. n. 272 del 28.4.1999);

- non si applica alle locazioni per esigenze abitative di natura transitoria, di cui all'art. 26 lettera a) della L. 392/78;

- si applica anche quando vi sia un ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento (Sent. Corte Cost. n. 43 del 21.1.1999);

- il conduttore (uso abitativo) deve provvedere, o alla prima udienza o nel termine di grazia concesso dal giudice, a versare l'importo dei canoni scaduti, o degli oneri accessori, oltre interessi legali maturati e spese processuali nel termine perentorio concesso dal giudice (nonché i canoni da scadere fino all'udienza di verifica – Cass. 29.10.2001, n. 13407);

- il termine è perentorio (gg. 90 in presenza di comprovate condizioni di difficoltà oppure 120 gg. se l'inadempienza, per non più di due mesi, derivati da precarie condizioni derivanti da disoccupazione, malattie e gravi comprovate difficoltà;

- la sanatoria non può essere effettuata da un terzo o dal coniuge del conduttore (Cass. 18.10.94, n. 8469), ove vi sia l'opposizione dell'intimante e se costui intenda adempiere nelle vesti di terzo “e non quando assuma di essere l'effettivo titolare del rapporto di locazione nei confronti del locatore”. (Cass. 23.1.2002, n. 741;

- la richiesta di concessione di un termine per la sanatoria è incompatibile con l'opposizione alla convalida;

- la sanatoria deve essere completa (anche il solo mancato o parziale pagamento delle spese legali o degli interessi determina la obbligatoria convalida dello sfratto).

Natura dell'ordinanza

- non ha natura di sentenza e, di norma, non è impugnabile (Cass. 12.1.2000, n. 247);

- non acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale (Cass. 23.6.1999, n. 6406);

- la formula esecutiva va apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

- deve contenere la condanna dell'intimato alle spese legali sostenute dal locatore (Cass. 22.3.1999, n. 2675);

- se emessa in presenza delle condizioni previste per legge, è consentita solo l'opposizione tardiva, ove ne ricorrano i presupposti (art. 668 c.p.c.);

- il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese del giudizio rende l'ordinanza impugnabile con il rimedio dell'appello (Cass. 22.3.1999, n. 2675);

- non si ritiene ammissibile l'ordinanza di convalida dello sfratto, per il mancato pagamento delle spese legali ove non sia stato richiesto un termine per la sanatoria x art. 55 L. 392/78;

- nel procedimento di convalida per morosità, l'ordinanza assume anche il contenuto della sentenza costitutiva e di condanna (Cass. 23.6.1999, n. 6406);

- è ammissibile l'appello, quando sia stata pronunciata in violazione delle disposizioni che disciplinano il procedimento, per cui l'ordinanza assume valore di sentenza (Cass. 15.6.2004, n. 11298);

- non è esperibile il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost. (Cass. 23.11.1993, n. 11565);

- è considerato ammissibile il giudizio di revocazione (ex art 395 c.p.c.) solo nel caso dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità e solo nell'ipotesi di dolo di una delle parti a carico dell'altra (falsa attestazione di morosità) (Corte Cost. 20.2.1995, n. 51 – Cass. 26.1.2004, n. 1369) o per l'errore di fatto (Corte Cost., 20.12.1989, n. 558), per cui non è ammissibile quando il provvedimento sia stato emesso ritualmente;

- è ammesso l'intervento volontario di un terzo, ex art. 105 c.p.c., che può proporre opposizione od impugnare, con l'appello, il provvedimento di convalida (Cass. 24.1.1996, n. 538);

- con l'ordinanza di convalida o con il provvedimento di rilascio, ex art 665 c.p.c, si fissa anche la data dell'esecuzione, ex art 56 L. 392/78, oggi modificato e sostituito dall'art. 7 bis della L. 12.11.2004, n. 269;

- il giudice deve tenere conto delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore;

- ove vi sia stata la mancata sanatoria della morosità nel termine assegnato dal giudice, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

Opposizione dell'intimato alla convalida

- l'opposizione alla convalida da parte dell'intimato (comparso personalmente od a mezzo di difensore) determina la conclusione del procedimento sommario e la trasformazione in un ordinario giudizio di cognizione, ex art. 447 c.p.c. (Cass. 3.5.2004, n. 8336);

- nel nuovo ed autonomo procedimento le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle loro rispettive posizioni (Cass. 3.5.2004, n. 8366), con modificazioni delle domande (“emendatio libelli”) ma non proporre domande nuove (“mutatio libelli”) (Cass. 5.8.2004, n. 15021);

- il locatore deve espressamente richiedere l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 665 c.p.c.;

- la domanda riconvenzionale deve essere proposta dal conduttore nel procedimento sommario di sfratto, nell'atto di opposizione alla convalida e non nella comparsa di costituzione nel giudizio di merito (Cass. 16.7.2003, n. 11148);

- per l'emissione dell'ordinanza di rilascio, occorre la mancanza di prova scritta e l'esistenza di gravi motivi;
I gravi motivi possono consistere:

a) nella probabile fondatezza delle eccezioni proposte, anche se queste non sono fondate su prova scritta;

b) se dallo sfratto l'intimato verrebbe a subire un grave danno;

c) ove l'opposizione sia fondata su questioni di pronta soluzione (di natura giuridica);

d) se è stata eccepita la falsità del documento prodotto dal locatore.

- l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni, costituisce un provvedimento di condanna con riserva, i cui effetti permangono fino all'emanazione della sentenza nel giudizio di merito (Cass. 30.3.1990, n. 2619);

- non è impugnabile, neppure con il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost.;

- mantiene la sua efficacia esecutiva in caso di estinzione del giudizio per mancata riassunzione del giudizio davanti al Tribunale (Cass. 30.3.1990, n. 2619);

- tale ordinanza non è revocabile ex art 177 c.p.c. (Cass. 16.8.1988, n. 4946);

- “l'ordinanza di rilascio ... ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti permangono fino a quando non vengano definitivamente confermati o siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione” (Cass. 14.2.1997, n. 1382).

Opposizione tardiva alla convalida

Condizioni
a) notificazione irregolare dell'atto di intimazione;

b) mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione da parte del conduttore;

c) se il conduttore non è potuto comparire all'udienza per cause a lui non imputabili (caso fortuito o forza maggiore) (Corte Cost. 18.5.1972, n. 89; Cass. 14.6.2002, n. 8582).

Al di fuori di questi casi l'opposizione tardiva non è ammessa ed appare, quindi, l'unico rimedio per evitare che l'ordinanza di convalida passi in giudicato.

Devono esistere fattispecie riconducibili al caso fortuito od alla forza maggiore e tali da far accertare la sussistenza di un legittimo impedimento.

Non sono state ritenute tali:
 - il ritardo con cui il procuratore dell'intimato sia giunto in ritardo all'udienza;

- un suo improvviso od imprevedibile malore;

- la presenza di un blocco stradale (Cass. 15.11.1999, n. 12628);

- un asserito incidente stradale del difensore (Trib. Torino 27.1.2005, n. 578);

- una colica renale verificatesi due giorni prima dell'udienza (Cass. 3.8.2005, n. 16252);

- l'assenza dell'intimato per ferie (Cass. 18.4.1997, n. 3357).

Ammissibile

Nullità della notificazione per inosservanza delle disposizioni dei luoghi in cui deve essere eseguita.

Vizi della notificazione

- notifica effettuata dal locatore al Curatore del Fallimento, anziché al fallito di persona;

- mancato invio all'intimato dell'avviso della effettuata notificazione a mezzo di lettera racc. (Cass. 15.6.2004 n. 11289);

- nullità della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. se il locatore conosce l'effettivo domicilio dell'intimato (Cass. 20.9.2002, n. 13755);

- consegna dell'atto ad un dipendente della società intimata di nazionalità straniera e senza conoscenza della lingua italiana;

- qualora la notifica della citazione sia avvenuta ex art. 143 c.p.c. (Corte Cost. 17.1.2000, n. 15);

- quando la notificazione dell'atto di intimazione, ad una persona giuridica, invece che alla sede legale, sia avvenuta presso una sua agenzia o sede secondaria;

- quando non siano stati rispettati i termini minimi a comparire (ma sul punto la Corte di cassazione ha riconosciuto alla ordinanza di convalida natura sostanziale di sentenza e, come tale, soggetta all'appello).

Termine per l'opposizione

A pena di inammissibilità l'opposizione deve essere proposta entro 10 gg. dall'inizio dell'esecuzione (prima dal giorno dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, ora, con la recente riforma L. 80/2005, con la notifica della significazione di sfratto, ex art. 608 c.p.c.) e non dalla notifica del precetto.

Sanatoria della morosità
Con l'opposizione tardiva alla convalida, è possibile chiedere la sanatoria della morosità, ex art. 55 L. 392/78 (Cass. 2.12.1993, n. 11923);

Forma dell'opposizione

- con ricorso, nelle forme del rito del lavoro (Cass. 29.1.2001, n. 13419);

- se introdotto il giudizio con atto di citazione, l'originale della citazione dovrà essere depositato in Cancelleria, assieme alla nota di iscrizione a ruolo, nel termine di dieci giorni dalla avvenuta notifica.

Appello
E' stato ritenuto ammissibile il ricorso all'appello quando la convalida è stata emessa:

- in presenza di opposizione, anche se immotivata, dell'intimato;

- in assenza dell'attestazione della persistenza della morosità;

- in mancanza dell'intimante;

- per nullità della citazione e della sua notificazione;

- se non si è fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 30 L. 392/78 e art. 3 L. 431/98 (diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza).

In sostanza, quando, l'ordinanza illegittima ha il contenuto della sentenza ed è, di conseguenza, appellabile (Cass. 15.6.2004, n. 11298; Cass. 23.1.2006, n. 1222).

Opposizione di terzo

- Ammissibile se deduce di avere un titolo valido rispetto a quello dedotto in giudizio (vero conduttore);

- ex art. 404 c.p.c.:
   .  per la convalida di sfratto per finita locazione (Corte Cost. 7.6.84, n. 167);

   .  per morosità (Corte Cost. 25.10.85, n. 192);

   .  per finita locazione (Corte Cost. 26.5.95, n. 192).

Fissazione della data dell'esecuzione (art. 56, L. 392/78)

- trova applicazione in tutte le controversie che portano … allo scioglimento di un contratto di locazione di immobile urbano (Cass. 5.9.1987, n. 7213);

- ex art. 7 bis, c. 1, della L. 269/2004, che ha modificato l'art. 56 della L. 392/78, nel fissare la data del rilascio, il giudice deve tener conto delle condizioni del conduttore, comparate con quelle del locatore;
di norma non viene fissata nelle ipotesi di convalida di licenza per finita locazione (nello stesso giorno di scadenza del contratto di locazione);

- il terzo comma del novellato art. 56 dispone che sia il locatore che il conduttore possono, per quanto concerne la data fissata per l'esecuzione dello sfratto, proporre al Tribunale, in composizione collegiale, opposizione ex art. 6, c. 4, della L. 431/98 (opposizione agli atti esecutivi, per il richiamo all'art. 628 c.p.c.);

- ove sia stata omessa la data di rilascio, prima dell'inizio dell'esecuzione, è diritto (anche per il conduttore) “di ottenere, dal Giudice dell'Esecuzione, che sia fissata la data del rilascio” (Cass. 22.9.2006, n. 20646).

Passaggio dalla fase sommaria al giudizio di cognizione piena (rito ordinario, ex art. 447 bis c.p.c.)

- in presenza di opposizione;

- previa emissione dei provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 c.p.c.;

- “il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c." (Cass. 27.5.2003, n. 8411);

- davanti lo stesso ufficio giudiziario, nelle forme del rito speciale locatizio (Cass. 5.8.2004, n. 15021);

- tale ordinanza, di mutamento di rito, deve essere comunicata anche al convenuto contumace (Corte Cost. 14.1.1977, n. 14; Cass. 13.2.1985, n. 1209);

- viene assegnato un termine perentorio, per il deposito in Cancelleria, di memorie e documenti (Cass. 30.6.2005, n. 13963);

- dovrebbero essere assegnati termini diversi, uno per l'attore ed uno per il conduttore intimato;

- non occorre nuova iscrizione a ruolo;

- se il convenuto intimato propone domanda riconvenzionale, deve chiedere, a pena di decadenza della stessa, lo spostamento dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 420 (e 418 c.p.c.), con richiesta di rifissazione della nuova udienza (Cass. 24.2.2003, n. 2777);

- si ritiene che si possa modificare la “causa petendi”, restando immutato il “petitum” (condanna al rilascio): ad esempio, chiedere il pagamento della penale pattuita in contratto (Cass. 14.1.2005, n. 676).

 


ga('create', 'UA-8731813-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
ga('create', 'UA-8731813-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');