La riforma del processo civile (L. 69/2009)
di Franco Ballati
Il presente schema riporta le modifiche apportate al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione dalla legge n. 69 del 18.6.2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.6.2009 (supplemento ordinario n. 95/L) e che entrerà in vigore il 4 luglio 2009.
Competenza del Giudice di Pace
---> fino a € 5.000,00 nelle cause relative a beni mobili;
---> fino a € 20.000,00 nelle cause di risarcimento danni da incidenti stradali;
---> (vedi art. 73 bis): per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (vedi art. 442 c.p.c. – non si applica il diritto del lavoro ma quello ordinario) e qualunque sia il valore.
Eccezioni di incompetenza: per materia, valore e territorio (art. 38)
---> Vanno eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata e cioè almeno 20 gg. prima dell’udienza fissata.
---> L’eccezione di incompetenza per territorio si ha come non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che si ritiene invece competente.
---> N.B.: nell’atto di citazione, nella “vocatio in ius”, si deve far riferimento, quindi, alle decadenze previste dagli artt. 167 e 38)
Ordinanza
---> Agli art. 39-40-42-43-44-45-47-49-50 c.p.c. la parola “sentenza” viene sostituita con “ordinanza”. Tutte le decisioni vengono, quindi, adottate con ordinanza, anziché con sentenza; e con motivazione in forma più sintetica.
Modifica dei termini processuali
a) tre mesi:
---> Riassunzione della causa dalla comunicazione dell’ordinanza che decide sull’incompetenza (art. 50);
---> In caso di sospensione del processo su istanza delle parti (art. 296);
---> Richiesta di fissazione nuova udienza dopo la sospensione (art. 297);
---> Prosecuzione o riassunzione del processo (art. 305);
---> Riassunzione del processo dopo la cancellazione dal ruolo per inattività delle parti (art. 307);
---> Riassunzione del giudizio in primo grado dopo la remissione al primo giudice per motivi di giurisdizione (art. 353);
---> Riassunzione della causa dopo il rinvio della Cassazione (tre mesi dalla pubblicazione della sentenza: art. 392) .
b) sei mesi:
---> Decadenza dall’impugnazione (termine lungo) decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 327).
Procura alle liti
---> Può essere conferita anche nella memoria di nomina del nuovo difensore o su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui di riferisce (art. 83);
---> Se il giudice rileva un difetto di rappresentanza o un vizio di nullità della procura, il giudice assegna un termine “per sanare la nullità”, con effetti sostanziali e processuali ex tunc (fin dal momento della prima notificazione) – art. 182.
Decadenza (termini perentori)
---> La parte può chiedere al giudice di essere rimesso in termini, ove dimostri di non essere incorso in decadenze per cause a lui non imputabili (sia in primo che in secondo grado).
Decisione (contenuto della sentenza)
---> Deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi;
---> N.B.: possono essere posti a base della decisione i fatti non contestati, in quanto la mancata contestazione significa ammissione della verità di quei fatti. L’avvocato, quindi, deve contestare esplicitamente tutti i fatti descritti da controparte e non limitarsi ad una generica contestazione (art. 115).
Processo societario
---> Abrogato (salvo gli artt. 35-36-37-38-39-40 e 41).
Rito del lavoro per sinistri stradali
---> Abrogato.
Notificazioni
---> L’Ufficiale Giudiziario potrà notificare l’atto o le comunicazioni anche in via telematica, all’indirizzo di P.e.c. dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore (art. 137).
Consulenza tecnica
---> Il giudice, con ordinanza, nomina il consulente, formulando i quesiti e fissando l’udienza per la sua comparizione, con i termini per l’invio delle deduzioni delle parti al C.T.U. prima del deposito della sua relazione(artt. 191 e 195; vedi anche art. 23 disp. att.)
Decadenza dall’impugnazione
---> L’impugnazione deve essere proposta entro sei mesi, se la sentenza non è stata notificata (art. 327).
Mancata intimazione ai testimoni
---> Decadenza, anche d’ufficio della prova (salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione dei testi ex adverso non intimati) – art. 104.
Testimonianza
---> Sull’accordo delle parti, può essere acquisita la testimonianza scritta, con modulo (ancora da predisporre) e con risposte da autenticare da un Pubblico Ufficiale.
---> Se la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati agli atti del giudizio, la dichiarazione scritta, senza necessità di autenticazione, può essere consegnata dal teste al difensore della parte.
---> Il giudice, comunque, può richiamare il teste – che ha consegnato la sua dichiarazione scritta – per la deposizione orale.
Ricorso per cassazione
---> Il ricorso è dichiarato inammissibile quando (vedi art. 360-bis):
a) il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in conformità alle decisioni della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
b) è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.
Condanna alle spese
---> Se il giudice, di fronte ad una proposta conciliativa della controparte, accoglie la domanda in misura non superiore a tale proposta, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo tale proposta conciliativa al pagamento delle spese del giudizio, maturate dopo la formulazione della proposta (art. 91).
Compensazione
---> La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta solo “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” (art. 92).
Responsabilità aggravata
---> Se la parte soccombente ha agito in giudizio con malafede o colpa grave, su istanza di parte, viene condannata, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, liquidati di ufficio (art. 96).
Procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater)
---> È alternativo al procedimento ordinario;
---> Nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica;
---> E’ meno formale e più flessibile;
---> Si attiva con ricorso, che deve contenere quanto previsto dall’art. 163 c.p.c.; il giudice, con decreto, fissa l’udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del ricorso e del decreto almeno trenta giorni prima dell’udienza;
---> Il convenuto deve costituirsi almeno 10 gg. prima dell’udienza;
---> L’istruttoria è limitata agli atti indispensabili;
---> La decisione avviene con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale;
---> L’appello deve essere proposto entra trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.
Procedimento cautelare
---> In caso di provvedimento negativo, la condanna alle spese è immediatamente esecutiva (art. 669 septies, 2° co.).
Procedimento esecutivo
---> Sono stati introdotti i nuovi articoli 540-bis e 614-bis:
a) Se la vendita non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori, o rimangono invenduti i beni pignorati a seguito del secondo esperimento, il giudice, su istanza di parte, dispone l’integrazione del pignoramento, nonché la (nuova) vendita, senza necessità di istanza (art. 540-bis);
b) Con la sentenza che accoglie la domanda di condanna all’adempimento di obblighi di fare o di non fare, il giudice determina anche la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento emanato. Ciò non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuata previsti dall’art. 409 c.p.c. (art. 614-bis).
Durata dell’efficacia della trascrizione (artt. 2668 bis c.c. e 2668 ter c.c.)
---> La trascrizione della domanda giudiziale, nonché del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo, conserva il suo effetto per venti anni (trascorsi i quali l’effetto cessa).
---> Per ottenere la rinnovazione si deve presentare al Conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, con la quale si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria;
---> La trascrizione deve essere effettuata anche nei confronti degli eredi ed aventi causa, cui, nel frattempo, gli immobili siano stati trasferiti.
Conciliazione
---> E’ stato delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.d.l., uno o più decreti legislativi, in materia di “conciliazione” che abbiano ad oggetto controversie vertenti su diritti disponibili;
---> Dovrà essere istituito un nuovo registro degli organismi di conciliazione;
---> Il procedimento di conciliazione non potrà superare i quattro mesi di durata; ed il verbale di conciliazione avrà efficacia esecutiva e costituirà titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 54).
Entrata in vigore delle nuove disposizioni (art.58)
A) Ai giudizi pendenti in primo grado si applicano le seguenti disposizioni:
---> art. 132 c.p.c. – la sentenza può essere priva dell’esposizione dello svolgimento del processo;
---> art. 345 c.p.c. – neppure in appello possono essere prodotti documenti nuovi;
---> art. 616 c.p.c. – sull’impugnabilità della sentenza nei processi di opposizione ad esecuzione;
---> art. 118 disp. att. c.c. – motivazione della sentenza anche con riferimento a precedenti conformi.
B) Ai giudizi pendenti al 1.3.2006
---> Si applicano gli artt. 155, 5° e 6° co., c.p.c., laddove si prevede la proroga al 1° giorno non festivo dei termini scadenti il sabato;
C) Trascrizione della domanda e del pignoramento e del sequestro (artt. 2668 bis e ter c.c.)
---> Deve essere effettuata la rinnovazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per consentire la validità della trascrizione, se siano decorsi i venti anni.
D) Per i provvedimenti pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore della legge
---> Si applicherà immediatamente l’art. 360-bis, quello relativo all’inammissibilità del ricorso per cassazione.
E) Tutte le altre modifiche al codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione si applicheranno
---> Solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge e cioè dal 4 luglio 2009 compresa l’abrogazione del diritto societario, salvo gli articoli sopra specificati, e l’abrogazione del rito del lavoro nelle controversie relative a lesioni per incidenti stradali.