I trasferimenti immobiliari in occasione della separazione e/o divorzio
(Sentenza n. 182/2009 Corte di Appello di Firenze)
[Dott. Giulio De Simone, Dott. Edoardo Monti, Dott. Eleonora Polidori]
di Franco Ballati
Le parti, nel chiedere al Tribunale di Pistoia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, chiedevano che venisse effettuato, fra le altre richieste, ''un trasferimento oneroso di diritti immobiliari''.
Il Tribunale di Pistoia dichiarava, con sentenza, lo scioglimento degli effetti civili, ma non accoglieva la domanda di trasferimento di diritti immobiliari a favore di una delle parti, così come fra gli stessi concordato, perché ''il trasferimento di diritti reali non si poteva configurare come pagamento in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, atteso che le parti avevano espressamente affermato di essere economicamente autosufficienti ... (e che) quindi il trasferimento appariva privo di causa.